Onere dell’assicurato di provare il furto e limiti di sindacabilità in Cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 20399 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro il furto, grava sull’assicurato l’onere di provare l’avveramento del rischio, e cioè la storicità del sinistro, restando riservata al giudice di merito la valutazione se tale prova sia raggiunta, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile per cassazione solo nell’ipotesi in cui il giudice attribuisca pubblica fede a una prova che ne sia priva o valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata. Inoltre, l’onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. sussiste solo per i fatti noti alla parte: l’esistenza e le condizioni del veicolo al momento del furto non rientrano nella sfera di conoscibilità dell’assicuratore, il quale non ha l’onere di seguirne le vicende successive alla stipula. L’omesso esame di elementi istruttori non integra l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e il vizio è comunque precluso in presenza di doppia pronuncia conforme.
Il Fatto
La società, avente causa di una precedente assicurata, convenne in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendo il pagamento dell’indennizzo per il furto di un’autovettura di pregio, denunciato nel marzo del 2017. L’assicuratore oppose il rifiuto, rilevando elementi contraddittori nelle modalità dell’evento, coincidenti con quelle di un furto già denunciato e risarcito alcuni anni prima.
Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo non provato il furto, e la Corte d’appello confermò la decisione, escludendo l’idoneità della denuncia, l’attendibilità della testimonianza e la decisività della consegna delle chiavi al perito. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui la compagnia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandone l’inammissibilità o l’infondatezza. Relativamente al primo motivo, ha chiarito che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo nel caso di attribuzione di pubblica fede a prove che ne sono prive o di valutazione di prove a valutazione vincolata, come nell’ipotesi dell’atto pubblico. Non costituisce invece error in procedendo la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, essendo il relativo apprezzamento riservato al suo prudente convincimento.
Con riferimento all’onere probatorio, la Corte ha ribadito che spetta all’assicurato provare l’avveramento del rischio. Lo stabilire se la prova sia raggiunta è questione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, non potendo questa Corte operare una valutazione alternativa delle risultanze istruttorie.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione del principio di non contestazione, la Corte ha escluso che l’assicuratore avesse l’onere di contestare circostanze a lui ignote. L’esistenza del veicolo al momento della stipula non implica la conoscenza della sua esistenza e del suo stato al momento del furto, evento successivo, essendo onere dell’assicurato informare l’assicuratore, anche ai sensi dell’art. 1898 c.c..
Il terzo e quarto motivo, relativi all’omesso esame di un fatto decisivo, sono stati dichiarati inammissibili per plurime ragioni: l’omessa valutazione di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., riferito al fatto costitutivo della pretesa, nella specie il furto, comunque esaminato; la doppia pronuncia conforme preclude la prospettazione del vizio; il motivo difettava dell’indicazione specifica e dell’illustrazione del contenuto rilevante del documento, come richiesto dall’art. 366, n. 6, c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022.
Infine, il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui censura la ricostruzione dei fatti e infondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., atteso che l’onere dell’assicuratore di provare eventuali eccezioni di non indennizzabilità sorge solo dopo che l’assicurato abbia dimostrato l’avverarsi del sinistro, prova che nel caso di specie è stata ritenuta carente dal giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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