Rivalutazione istruttoria inammissibile in sede di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 21289 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente violazione di norme di diritto, sia in realtà diretto a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, cui spetta solo il controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito. La motivazione della sentenza d’appello non è apparente né contraddittoria quando dia conto, in maniera diffusa e circostanziata, delle ragioni poste a fondamento della decisione.
Il Fatto
Un soggetto conveniva in giudizio la vicina dinanzi al Giudice di Pace, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Questi lamentava che le grondaie del tetto della proprietà della convenuta, in scadente stato di conservazione, presentavano un oggettivo pericolo di distacco sulla sua proprietà. A causa dell’inerzia della vicina nonostante le richieste, il danneggiato aveva dovuto rivolgersi a un legale per le contestazioni stragiudiziali e per l’assistenza nel procedimento amministrativo avviato dal Comune, chiedendo il ristoro delle relative spese e di altri danni.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ma il Tribunale, in sede di appello, la accoglieva, condannando la vicina al pagamento di una somma. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, lamentando la violazione dell’art. 2043 cod. civ., la mancata applicazione dell’art. 1227 cod. civ., l’erronea esclusione della causa di giustificazione di cui all’art. 2046 cod. civ. e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha disposto il vaglio congiunto dei tre motivi, ravvisando in tutti comuni profili di inammissibilità e infondatezza. Sotto il profilo dell’inammissibilità, tutte le censure, pur formalmente incentrate sulla violazione di legge, erano in realtà finalizzate a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività che il giudice di legittimità non può compiere.
La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, contrapponendone uno difforme, quando tale apprezzamento sia in sé coerente. La valutazione delle prove, la loro attendibilità e concludenza sono compiti del giudice di merito, mentre al giudice di legittimità è riservato esclusivamente il controllo di logicità e correttezza giuridica.
Quanto ai profili di infondatezza, la motivazione del Tribunale non è risultata né apparente né contraddittoria. Il giudice di merito aveva infatti diffusamente spiegato le ragioni della sussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana, della congruità e necessità dell’attività difensiva stragiudiziale, dell’esclusione del concorso del fatto del creditore e dell’irrilevanza delle condizioni personali e del periodo pandemico ai fini dell’esonero da responsabilità.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. Gli alterni esiti dei precedenti gradi di giudizio hanno giustificato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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