Inammissibili censure sulla rilettura probatoria del concorso associativo (Cass. pen. Sez. 7 n. 16984 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi di motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, nonché quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove. In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito. Il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, potendo attingere tale conoscenza da altre fonti di prova acquisite agli atti.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma nei confronti del ricorrente, ritenuto responsabile di partecipazione ad un sodalizio dedito al narcotraffico e di una serie di reati-fine, consistenti in cessioni di cocaina e meglio specificati in rubrica.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, la difesa contestava la conferma dell’affermazione di penale responsabilità per il reato associativo, sostenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta nell’ambito del concorso di persone nel reato, e per i reati-fine, in mancanza di accertamenti sul principio attivo della sostanza.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, in tema di motivi di ricorso, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività o la mancanza di rigore della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove.

In tale prospettiva, le censure difensive relative al reato associativo non hanno superato lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze rispetto a quella motivatamente accolta.

La Corte ha rilevato che il giudice di merito, lungi dal limitarsi a richiamare la motivazione del primo giudice, aveva fatto buon governo dei principi sulla partecipazione al reato associativo, valorizzando il pieno inserimento del ricorrente nel “servizio a domicilio” assicurato ai clienti che ordinavano cocaina: questi era in possesso di uno dei cellulari “di servizio”, si avvaleva dell’auto messa a disposizione dal sodalizio e provvedeva alle consegne agli episodi comprovati. Si era inoltre fatto riferimento alle modalità di uscita del ricorrente, ritenuto dall’associazione ormai “bruciato” come corriere dopo un controllo di polizia.

Quanto alla durata dell’adesione, la Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini della partecipazione al sodalizio, non rileva il periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito.

Ad analoghe conclusioni di inammissibilità è pervenuta la Corte rispetto alla residua doglianza, dando seguito all’indirizzo secondo cui il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia per stabilire il principio attivo, potendo attingere tale conoscenza da altre fonti di prova. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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