Inammissibile il motivo di ricorso per cassazione non dedotto con l’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 3468 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. preclude la deduzione in sede di legittimità di questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello. Tale regola trova la sua ragione nell’esigenza di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione su una questione rimasta estranea al thema decidendum del giudizio di appello, risultando privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto a sostegno dell’impugnativa.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 31 marzo 2025, confermava la pronuncia di primo grado con cui l’imputata era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificata l’originaria imputazione, con assoluzione dal reato di furto aggravato per non aver commesso il fatto. Nel confermare l’impianto accusatorio e la statuizione sanzionatoria, la Corte territoriale respingeva il gravame, ribadendo la correttezza del trattamento sanzionatorio, incluso il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Avverso tale sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., lamentando un difetto di onere motivazionale, in quanto le conclusioni cui era giunta la Corte territoriale sarebbero state fondate su moduli prestampati e affermazioni apodittiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la ricorrente si era limitata a rappresentare, senza alcun riferimento concreto, l’assenza di motivazione, a fronte di una sentenza di appello che aveva invece compiutamente motivato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla congruità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio, uniche doglianze effettivamente proposte con il gravame. Il tema della responsabilità, quindi, non era stato affrontato in maniera specifica dalla Corte territoriale, in quanto rimasto estraneo all’oggetto dell’impugnazione.
Tale riscontro ha reso inammissibile la censura proposta con il ricorso, in quanto relativa a un motivo non dedotto con l’appello e, comunque, priva della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto giustificanti l’impugnativa. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. impedisce di dedurre in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di questioni non deducibili in grado d’appello.
Tale principio, già affermato da Sez. 4, n. 10611 del 2013, Sez. 3, n. 16610 del 2017 e Sez. 2, n. 8890 del 2017, trova la sua ratio nell’esigenza di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. La Corte ha inoltre ritenuto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, che non vi fosse ragione di ritenere che il ricorso fosse stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017 di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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