Occupazione abusiva protratta: rigetto per ricorso generico, niente tenuità (Cass. pen. Sez. 7 n. 18068 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi manchino di specificità, dovendosi apprezzare tale mancanza non solo per la genericità delle censure ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. è adeguata, laddove quel presupposto risulti evidentemente decisivo. Il requisito della non abitualità della condotta difetta, in particolare, quando l’illecita occupazione di un immobile si protragga nel tempo, determinando una perdurante compressione del bene giuridico tutelato.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale due imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. Gli stessi avevano mantenuto la permanenza all’interno di un immobile di proprietà comunale, nonostante il pagamento solo parziale dei canoni e l’assenza di un provvedimento di sanatoria o di assegnazione dell’alloggio.
Avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e, con il secondo motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, in composizione monocratica, ha rilevato come i ricorsi, seppur proposti con atti distinti, prospettassero le medesime doglianze, consentendone la trattazione congiunta. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità e concreta pertinenza censoria, in quanto i ricorrenti avevano evocato genericamente presunte carenze motivazionali, senza precisare quali doglianze fossero state effettivamente avanzate in appello e trascurate dalla Corte territoriale.
Richiamando il principio secondo cui la mancanza di specificità del motivo va valutata sia per la sua genericità sia per la mancanza di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, la Cassazione ha sottolineato che i ricorrenti non si erano confrontati con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza, limitandosi a proporre una mera lettura alternativa del materiale probatorio. Ne consegue, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sanzione dell’inammissibilità del ricorso, in conformità al precedente delle Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ritenendo adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti dalla norma. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva evidenziato il difetto del requisito della non abitualità della condotta, atteso che la condotta occupatoria, protraendosi nel tempo, aveva determinato una perdurante compressione del bene giuridico protetto, in linea con il principio espresso dalle Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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