Irrilevanza dei motivi sul fumus dopo la sopravvenuta sentenza di condanna (Cass. pen. Sez. 6 n. 2564 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di una sentenza di condanna, ancorché non irrevocabile, emessa per i medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, fa venire meno l’interesse dell’indagato alla procedura di riesame con riferimento al profilo concernente la verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Tale relazione di strumentalità tra il procedimento incidentale de libertate e quello principale impone che la decisione cautelare non si ponga in contrsto con il contenuto della sentenza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell’adozione della misura cautelare. Ne consegue l’inammissibilità per genericità del ricorso avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura che si fondi esclusivamente su una ricostruzione alternativa già oggetto della cognizione del giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 19/06/2025, aveva confermato il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente. Costui, condannato in primo grado alla pena di anni 14 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 2 e 7 legge n. 865/1967, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., aveva proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.

Con il primo motivo era stata denunciata la violazione di legge processuale, assumendosi che gli atti posti a fondamento del titolo cautelare fossero riferibili non al ricorrente ma ad un soggetto omonimo. Il secondo motivo, di natura consequenziale, deduceva il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, prospettata proprio in ragione della dedotta riferibilità degli indizi ad altra persona.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha valutato congiuntamente i motivi, dichiarandoli inammissibili perché generici. L’intera costruzione difensiva muoveva dal presupposto che i gravi indizi di colpevolezza fossero riferibili ad altro soggetto e non all’odierno ricorrente.

Nel rispondere a tale doglianza, la Sesta Sezione ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui in tema di provvedimenti de libertate la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza di condanna, pur non irrevocabile, emessa per i medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto. Ciò in ragione della relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale.

La sopravvenienza della sentenza di condanna fa quindi venir meno l’interesse dell’indagato alla verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede di riesame, a meno che non vengano dedotti elementi di prova nuovi, capaci di consentire una diversa lettura del quadro indiziario al momento dell’adozione della misura. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come nulla fosse stato dedotto in ordine all’esistenza di elementi sopravvenuti favorevoli, né rispetto alla cognizione posta a fondamento della sentenza di condanna, né rispetto agli elementi esistenti al momento dell’adozione del titolo cautelare. Il tema delle esigenze cautelari, essendo dedotto solo in ragione della prospettata insussistenza del fumus, è stato conseguentemente ritenuto assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *