Payback dispositivi medici, vincolatività regionale determina giurisdizione ordinaria (TAR Lazio n. 9552 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa da un’azienda fornitrice di dispositivi medici avverso il provvedimento regionale che determina l’importo dovuto a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività demandata alla regione dall’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 ha natura meramente attuativo-esecutiva e vincolata, consistendo nella ricognizione contabile del fatturato e nella riepilogazione degli importi già determinati dalla legge e dagli atti ministeriali. Essa non implica alcuna spendita di potere autoritativo, sicché la posizione del fornitore assume consistenza di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non intermediato dall’esercizio di discrezionalità amministrativa. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti regionali di ripiano, ferma la giurisdizione amministrativa sugli atti statali di certificazione e sulle linee guida ministeriali.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e il successivo provvedimento della Regione Marche che ne aveva determinato la quota individuale di ripiano, chiedendone l’annullamento e la condanna alla restituzione delle somme versate.
Si sono costituite le amministrazioni statali, eccependo il difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente e contestando il merito del ricorso. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato il Collegio ha sollevato d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattenendo la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza permanente, estromettendola dal giudizio: nel processo amministrativo è legittimata a contraddire soltanto l’amministrazione che ha adottato il provvedimento conclusivo, non chi sia intervenuto con atti endoprocedimentali, quale l’intesa del 28 settembre 2022.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo del c.d. payback dei dispositivi medici, richiamando l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e le successive modifiche, rilevando come la procedura di ripiano per il quadriennio 2015-2018 si sia articolata in una pluralità di atti: la certificazione ministeriale dello sforamento, le linee guida e i provvedimenti regionali di riparto. Ha quindi preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024 e della successiva disciplina di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha ridotto al 25% la quota dovuta dai fornitori, determinando la cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro i provvedimenti regionali.
Quanto alle censure avverso gli atti ministeriali, il Collegio ha respinto il ricorso richiamando le motivazioni dei propri precedenti (sentt. 8733/2025 e 3053/2026), reputando legittimo il meccanismo del payback alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale.
Sui provvedimenti regionali di ripiano, invece, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. L’attività demandata alle regioni dall’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 è interamente vincolata: essa si riduce alla verifica tecnico-contabile del fatturato delle imprese, alla compilazione dell’elenco dei soggetti obbligati e al calcolo matematico della quota, senza alcun margine di discrezionalità e senza spendita di potere autoritativo. Ne deriva che la situazione giuridica del fornitore è di diritto soggettivo, sicché la giurisdizione spetta al giudice ordinario, cui le parti sono state rimesse nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
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Nota della Redazione
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