Passaggio di consegne e responsabilità dell’agente contabile di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 160 del 12.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La qualità di agente contabile si riconosce in capo a chiunque sia consegnatario di beni dello Stato o prenda ingerenza negli incarichi anche solo di fatto, con i correlati obblighi e responsabilità. L’art. 178 RD n. 827/1924, lett. c) ed e), e l’art. 26 d.P.R. n. 254/2002 impongono la ricognizione dei beni e la redazione del verbale di consegna, ma l’omissione del formale passaggio delle consegne non costituisce causa esimente per il subentrante. Gli adempimenti di ricognizione iniziale e periodica hanno la funzione di perimetrare le gestioni e consentire la corretta imputazione di ammanchi e irregolarità. In assenza di verbale, la giurisprudenza contabile afferma la responsabilità contabile solidale dei due agenti, con confusione di gestione. Il conto affetto da plurimi profili di irregolarità non può essere dichiarato regolare e l’agente non è ammesso a discarico.

Il Fatto

Un funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Verona aveva svolto, in via di fatto, le funzioni di agente contabile per la custodia delle tessere personali di riconoscimento mod. AT e BT. Il conto giudiziale relativo all’ultima frazione di gestione riportava una scrittura di storno di un consistente numero di tessere per “errori di esercizi precedenti”.

In vista della cessazione dall’incarico l’agente aveva controllato la consistenza effettiva delle tessere in giacenza, riscontrando una discordanza tra il valore di carico iniziale risultante dai conti e quello reale, per il mancato scarico, negli esercizi dal 2000 al 2015, di tessere annullate o rilasciate ma non registrate nel conto di competenza. Il Magistrato istruttore deferiva il conto alla Sezione, contestando l’assenza di controlli sulle giacenze. L’agente si difendeva sostenendo di aver confidato in buona fede nelle risultanze del conto del precedente agente e di non disporre dell’autonomia necessaria per redigere il verbale di verifica iniziale.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva anzitutto che non vi è prova di una nomina formale dell’agente a materia: i provvedimenti acquisiti la riguardano quale consegnataria dei beni mobili con mero obbligo di vigilanza. Ciò nonostante, richiamando l’art. 178 RD n. 827/1924, la Corte afferma che la qualità di agente contabile va riconosciuta a chiunque abbia la disponibilità dei beni o prenda ingerenza negli incarichi anche di fatto, divenendo destinatario di tutti gli obblighi e delle relative responsabilità.

Quanto agli adempimenti, l’art. 10, comma 3, d.P.R. n. 254/2002 impone la tenuta delle scritture contabili; l’art. 26 prevede che il passaggio dei beni avvenga sulla base della materiale ricognizione e che della consegna sia redatto apposito verbale, con segnalazione alla Procura regionale in caso di beni mancanti. La Corte osserva che il passaggio non è stato posto in essere: si tratta di grave irregolarità, che però non costituisce causa esimente per il subentrante.

Gli adempimenti di ricognizione, anche alla luce degli artt. 181, 182 e 612 RD n. 827/1924, esprimono principi generali applicabili a ogni gestione di beni in custodia e servono a perimetrare le gestioni di ciascun agente. Ove il passaggio manchi, la consolidata giurisprudenza contabile (SS.RR. n. 657/1990; Sez. giur. II Centr. App. n. 557/2014 e n. 710/2014) afferma la responsabilità solidale dei due agenti, con confusione di gestione. È quindi nell’interesse degli agenti tracciare con idonea documentazione il passaggio da una gestione all’altra.

Nel caso concreto l’agente non verificò la corrispondenza tra tessere in giacenza e registro né all’assunzione della custodia né al termine del primo esercizio, reiterando l’omissione per le gestioni 2013, 2014 e 2015. La Corte esclude che la ricognizione fosse estranea alle competenze dell’agente, posto che la custodia del registro di carico e scarico era esclusiva. Non essendo stato prodotto il registro, non è possibile affermare la regolarità della gestione neppure quanto all’assenza di ammanchi. Il conto è pertanto dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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