Inappellabilità delle questioni medico-legali nel giudizio pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 82 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti l’appello è limitato ai soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, cod. giust. cont. Le censure che investono la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e il giudizio medico-legale costituiscono questioni di fatto, non esaminabili in sede d’appello. Esse sono deducibili solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente, non potendo il vizio risolversi nel mero dissenso rispetto all’apprezzamento delle prove compiuto dal primo giudice. Il parere richiesto a una struttura sanitaria pubblica non è soggetto alla procedimentalizzazione dettata per la consulenza tecnica d’ufficio, con la conseguenza che i termini di interlocuzione tra ausiliario e parti non operano in tale ipotesi.

Il Fatto

L’appellante, già militare in ferma prefissata, era stato giudicato non idoneo per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica a causa di una patologia valvolare aortica, quindi prosciolto e collocato in congedo. Presentata istanza di pensione privilegiata, la CMO ne aveva giudicato l’infermità non classificabile e il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva escluso la dipendenza da fatti di servizio. Il Ministero della Difesa aveva perciò respinto l’istanza.

Il ricorso proposto dall’interessato era stato rigettato dalla Sezione giurisdizionale per la Campania con la sentenza qui impugnata, che aveva condiviso il parere dell’UML, secondo cui la patologia era congenita e preesistente al servizio. L’appellante ha censurato la sentenza per asserita violazione delle regole sul contraddittorio nella formazione del parere e per mancata valutazione delle critiche del proprio consulente tecnico.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello esamina anzitutto il profilo procedurale. Quanto alla composizione del collegio medico dell’UML, l’art. 52, legge n. 3/2003 — che ha inserito l’art. 4-bis, d.lgs. n. 266/1993 — prevede collegi composti dal dirigente dell’Ufficio, da un medico relatore e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri. Nel parere è dato atto della partecipazione di uno specialista esterno in cardioangiochirurgia; l’appellante non ha fornito prova contraria e la censura è formulata in termini dubitativi. Il motivo è pertanto infondato.

Analoga sorte spetta alla doglianza sulla mancata partecipazione del CTP. La sua nomina è avvenuta il giorno precedente l’inizio delle operazioni peritali. La Corte osserva che, in assenza di un termine fissato nell’ordinanza, la nomina può intervenire fino all’avvio delle operazioni, ma deve essere portata a conoscenza dell’ufficio in tempo utile, secondo il principio di leale collaborazione tra le parti.

La Corte distingue poi la consulenza tecnica d’ufficio dal parere rimesso a una struttura pubblica. Richiamando la Corte costituzionale, ordinanza n. 248 del 2007, e la propria precedente Sez. I App. n. 137 del 2021, rileva che la procedimentalizzazione dei termini riguarda esclusivamente la consulenza affidata a un ausiliario e non l’avvalimento di organismi tecnici dell’amministrazione. Nessuna compressione del diritto di difesa è ravvisabile, perché la perizia di parte è stata prodotta in giudizio e valutata dal primo giudice.

Quanto al merito, l’art. 170 cod. giust. cont. limita l’appello ai motivi di diritto. Richiamando le Sezioni riunite n. 10/QM/2000 e la propria Sez. III n. 157 del 2024, il Collegio ribadisce che il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in caso di mancanza assoluta o di motivazione apparente. La sentenza impugnata espone invece un iter logico chiaro e ha tenuto conto anche delle osservazioni del consulente di parte. Le censure si risolvono quindi nella riproposizione di questioni di fatto: l’appello è in parte infondato e in parte inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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