Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 3265 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincolo relativo, dovendosi applicare integralmente il limite ostativo di cui al comma 27, lettera d). La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 ha confermato la perdurante vigenza della disciplina statale, qualificata come norma di grande riforma economico-sociale. Nelle aree vincolate restano perciò sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, ossia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, che non comportino nuovi volumi o superfici. Il diniego di sanatoria e l’ordine di riduzione in pristino costituiscono atti interamente vincolati, per i quali non occorre una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto, né il preavviso di rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile nel Comune di Lipari, sul quale la dante causa aveva presentato istanza di sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 326/2003 per una sopraelevazione realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Richiesto il parere alla Soprintendenza, questa lo esprimeva in senso contrario con provvedimento del 17 maggio 2023. Il Comune, con provvedimento del 12 febbraio 2024, respingeva l’istanza e ordinava la riduzione in pristino.

Il ricorrente impugna entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, lamentando la nullità della nota della Soprintendenza per difetto di notificazione, l’inadeguatezza della motivazione, l’omessa valutazione del contesto paesaggistico e la violazione dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, oltre all’omesso preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato, ribadito da numerose pronunce della stessa Sezione, e la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, che ha recepito gli effetti della Corte costituzionale n. 252/2022. Quest’ultima ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, che intendeva ammettere la sanatoria in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta.

Il TAR ricostruisce il quadro normativo: il richiamo operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 è integrale e coinvolge anche i limiti al rilascio del titolo, tra cui la lettera d) del comma 27. Le previsioni statali che individuano le tipologie di opere insanabili sono qualificate come norme di grande riforma economico-sociale e prevalgono sulla disciplina regionale.

Ne deriva che, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono sanabili solo gli interventi di minore importanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1. La Corte esclude ogni possibilità di condono in caso di creazione di nuovi volumi o superfici, richiamando Consiglio di Stato n. 3289 del 2015 e Consiglio di Stato n. 1213 del 2022, secondo cui il divieto di incremento volumetrico opera in senso ampio e finalistico, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati.

Il Collegio supera il rilievo dell’ordinanza cautelare del C.G.A.R.S. n. 357/2023, osservando che lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa, con le sentenze n. 836/2023 e n. 288/2023, ha già affermato in sede di merito la piena applicabilità della disciplina nazionale.

Quanto ai profili procedimentali, il TAR rileva che il provvedimento era interamente vincolato e che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto apportare alcun utile contributo. In materia di repressione degli abusi edilizi non è richiesta una specifica motivazione sull’interesse pubblico, risultando sufficiente l’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990 e il richiamo per relationem alla circolare. L’omessa notificazione dell’atto della Soprintendenza è irrilevante, perché l’interessato lo ha conosciuto e impugnato tempestivamente ex art. 41, secondo comma, c.p.a.. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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