Appello incidentale tardivo e nullità dell’atto di cessione volontaria (Cass. civ. Sez. 1 n. 14817 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria del bene ai sensi dell’art. 12 della legge n. 865/1971 richiede un formale atto traslativo avente natura di negozio giuridico, distinto dalla delibera con cui l’ente esprime la volontà di addivenire alla cessione e dagli altri atti del procedimento amministrativo. La dichiarazione di pubblica utilità contenuta in un decreto non equivale alla cessione stessa. In materia di giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto storico, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ricorre solo quando la questione sia stata oggetto di discussione tra le parti e il fatto abbia carattere decisivo. L’accettazione di un pagamento non integra, di per sé, una implicita rinuncia alle altre domande giudiziali, trattandosi di evenienza che deve formare oggetto di specifica allegazione. L’appello incidentale è tempestivo se proposto con la comparsa di costituzione depositata entro venti giorni prima dell’udienza di prima comparizione, termine che decorre dalla notificazione dell’impugnazione principale solo se l’atto introduttivo contenga un avvertimento erroneo ai sensi dell’art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ.
Il Fatto
Con citazione notificata nel 1998, i proprietari di un suolo convenivano in giudizio il Comune per ottenere il pagamento dell’indennità di esproprio, liquidata con delibera comunale, e dell’indennità di occupazione. Instaurato un secondo giudizio, a titolo risarcitorio, per la realizzazione di un’opera pubblica senza decreto di esproprio, le due cause venivano riunite. Il Tribunale accoglieva la domanda di adempimento, mentre la Corte d’appello, in riforma, riteneva insussistente una cessione volontaria e accoglieva la domanda risarcitoria, condannando il Comune al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per l’illegittima occupazione del fondo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal Comune. La Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la comparsa di costituzione, depositata, secondo una contraddittoria ricostruzione, in una data diversa da quella indicata. Dall’esame degli atti è emerso, invece, che la costituzione era avvenuta nel rispetto del termine di venti giorni prima dell’udienza, termine da computarsi anche in caso di rinvio dell’udienza stessa per erroneo avvertimento nell’atto di citazione. La Corte ha pertanto cassato la sentenza sul punto, rimettendo al giudice del rinvio la valutazione del merito dell’appello incidentale.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 12 della legge n. 865/1971, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di autosufficienza. Il Comune, pur deducendo l’esistenza di un atto scritto di cessione, non lo aveva trascritto, limitandosi a richiamare altri atti del procedimento amministrativo, come la delibera di approvazione dell’indennità e il decreto di dichiarazione di pubblica utilità. La Corte ha precisato che l’atto di cessione volontaria è un negozio formale e distinto dagli atti del procedimento espropriativo, con la conseguenza che questi ultimi non possono essere equiparati alla formale cessione.
Con riferimento al terzo e al quarto motivo, concernenti l’omesso esame della pretesa incompatibilità delle domande attoree e l’accettazione del pagamento come implicita rinuncia, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità. Tali doglianze non denunciavano l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma miravano ad ottenere una declaratoria di incompatibilità rimessa al giudice di merito. La questione, inoltre, appariva superata, poiché la Corte territoriale aveva implicitamente disatteso la domanda di adempimento accogliendo quella risarcitoria.
Infine, il quinto, il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorrente invocava l’autorità di giudicati esterni, di cui non vi era cenno nella sentenza impugnata, senza trascriverne integralmente il contenuto, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. La Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 163 c.p.c. – Contenuto della citazione
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso