Prova della notifica mediante prospetto riepilogativo con timbro postale (Cass. civ. Sez. 2 n. 14119 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi e di riscossione eseguita dai messi notificatori ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, la prova dell’avvenuto invio della raccomandata informativa “semplice” può essere validamente fornita mediante il prospetto riepilogativo delle spedizioni, compilato dall’Agente della Riscossione e recante il timbro datario di Poste Italiane. Tale documento, in quanto riportante le indicazioni provenienti da un soggetto terzo e qualificato come l’agente postale, è equiparato alla ricevuta di spedizione e non costituisce un mero elenco unilaterale del mittente. La raccomandata richiesta dalla norma è “semplice”, senza avviso di ricevimento, sicché non è necessaria la prova dell’effettiva ricezione dell’avviso da parte del destinatario.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, deducendo la nullità o inesistenza della notifica e la prescrizione del credito. Il Giudice di pace rigettava la domanda, ritenendo provata la notifica, e la decisione era confermata dal Tribunale in sede di appello. Il giudice del gravame riteneva sufficiente la documentazione prodotta dall’Agente della Riscossione, consistente nella ricevuta di consegna del plico a un soggetto qualificatosi come collaboratore del destinatario, nell’avviso di avvenuta notifica e nel prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite, recante il timbro postale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel vagliare il motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e degli artt. 2943, 2948 e 2967 cod. civ., richiama il quadro normativo di riferimento. Per la notificazione degli atti al contribuente eseguita dai messi notificatori, l’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973 prevede la sola spedizione di una raccomandata “semplice”, senza avviso di ricevimento, in ragione della ragionevole aspettativa che l’atto sia conosciuto dal destinatario, essendo consegnato a soggetti che intrattengono con lo stesso un rapporto riconosciuto come idoneo a tal fine.
Quanto all’efficacia probatoria del documento contestato, la Corte osserva come la giurisprudenza di legittimità più recente abbia ribadito che il prospetto riepilogativo delle spedizioni, compilato dall’Agente della Riscossione e recante il timbro datario di Poste Italiane, è un documento idoneo a dimostrare l’avvenuto invio della raccomandata informativa. Le indicazioni in esso contenute, come la data e il timbro, provengono da un soggetto terzo e qualificato quale l’agente postale, sicché il documento assume piena efficacia probatoria ed è equiparato alla ricevuta di spedizione o a una certificazione della data di spedizione rilasciata dall’ufficio postale (cfr. Cass. n. 20144/2025; Cass. Sez. 5, n. 18837 del 2024).
La Corte precisa che la sentenza richiamata dal ricorrente, che negava valore probatorio al prospetto privo del timbro dell’ufficio postale accettante, non è pertinente al caso di specie, poiché nella fattispecie il documento prodotto recava il timbro dell’ufficio postale consegnatario, attestante la presa in carico delle raccomandate da parte di Poste Italiane.
Il ricorso è pertanto rigettato. La decisione conforme alla proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. comporta l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore delle controricorrenti e della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.