Legittimo il parcheggio pubblico sul giardino privato in variante al PGT (TAR Lombardia n. 598 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. La destinazione impressa alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella desumibile dai criteri tecnico-discrezionali seguiti nell’impostazione del piano. La previsione di un parcheggio pubblico su area verde privata non viola i principi di riduzione del consumo di suolo, quando non vi siano aree degradate o dismesse disponibili. Il vincolo di destinazione a servizi pubblici con attribuzione di diritti edificatori compensativi, ai sensi dell’art. 11, comma 1, l. reg. Lombardia n. 12/2005, non configura un’espropriazione di fatto, restando salva la possibilità di ottenere l’indennità di esproprio ove il trasferimento non sia concretamente praticabile.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di una villa con parco nel Comune di Castione della Presolana, impugnano la deliberazione consiliare di approvazione definitiva della variante generale al PGT, nella parte in cui ha introdotto la previsione di un parcheggio pubblico di 1.812 mq insistente sul loro giardino, con trasformazione della destinazione urbanistica da residenziale a servizi pubblici. Il gravame investe anche la deliberazione di adozione della variante.
Il Comune si costituisce contestando il fondamento del ricorso. La causa, trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, viene definita con sentenza di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i consolidati principi in materia di potere pianificatorio. Le scelte urbanistiche sono espressione di ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale ha carattere estrinseco, limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità apprezzabili ictu oculi. La giurisprudenza nega la configurabilità di un’aspettativa legittima alla conservazione delle previsioni urbanistiche favorevoli, salvo i tassativi casi elaborati dall’Adunanza Plenaria.
Quanto ai primi tre motivi, i ricorrenti deducono la violazione della l. reg. Lombardia n. 31/2014 sulla riduzione del consumo di suolo e la contraddittorietà con l’obiettivo di tutela delle ville di villeggiatura. Il Collegio osserva che la norma regionale impone di orientare “prioritariamente” gli interventi verso le aree degradate, ma non vieta la previsione su area verde quando tali aree non siano disponibili. Nella zona non risultano altre aree degradate o da riqualificare. Il riferimento della Relazione alle residenze di villeggiatura fa salvi i superiori interessi pubblici emersi dal bilanciamento.
La doglianza sulla presunta “cementificazione” è disattesa: la variante è stata sottoposta a V.A.S. con parere finale positivo, e la temuta pavimentazione è solo ipotizzata, non essendovi alcun progetto esecutivo; il parcheggio ben potrebbe essere realizzato salvaguardando le alberature.
Il quarto motivo attiene alla motivazione sul rigetto delle osservazioni. Il Collegio ricorda che le osservazioni non costituiscono rimedi giuridici ma semplici apporti collaborativi, il cui rigetto di regola non richiede motivazione analitica. L’art. 13 l. reg. Lombardia n. 12/2005 non prevede alcun obbligo di motivare il rigetto, e l’onere risulta comunque adeguato.
Con il quinto e sesto motivo i ricorrenti contestano il vincolo a servizi pubblici con soli diritti edificatori, in assenza di indennità espropriativa. Il Collegio rileva che la compensazione urbanistica è una facoltà rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione. L’art. 2 delle NTA del Documento di Piano e l’art. 21 delle NTA del Piano dei Servizi attribuiscono un diritto edificatorio pari a 0,10 mq di SL per mq di area, trasferibile negli Ambiti di Trasformazione e nelle zone edificabili. Non è preclusa al proprietario la possibilità di chiedere l’indennità di esproprio qualora il trasferimento non sia praticabile. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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