Incarichi a dipendenti in quiescenza: divieto tassativo e inammissibilità del quesito concreto (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 23 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti collocati in quiescenza, posto dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, ha natura tassativa e va letto secondo il criterio di stretta interpretazione, con esclusione di ogni applicazione analogica o estensiva. Esso riguarda soltanto gli incarichi di studio e consulenza, nonché quelli dirigenziali o direttivi, e non può essere dilatato fino a ricomprendere fattispecie diverse, quali attività di affiancamento o accompagnamento prive di contenuto specialistico. La Sezione regionale di controllo, investita del quesito, non può sostituirsi all’amministrazione nel valutare se il singolo incarico ricada o meno nel divieto: simile accertamento attiene all’attività gestionale e di merito dell’ente e rende il quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo. La funzione consultiva si esprime allora nella condivisione dell’indirizzo interpretativo, restando l’ente titolare della qualificazione della fattispecie concreta.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune toscano formula richiesta di parere, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, sull’ammissibilità di un incarico retribuito da conferire a un dipendente prossimo alla quiescenza. L’attività richiesta consiste nell’accompagnamento e affiancamento di un nuovo dipendente da assumere, o di altro dipendente già in servizio, nell’ambito del settore Lavori Pubblici. L’ente precisa che il soggetto, al momento del servizio, non era né dirigente né funzionario con funzioni direttive, che l’incarico sarebbe limitato ad alcuni mesi e che non comporta funzioni di studio, consulenza, direzione o coordinamento.
Il quesito sottopone alla Sezione il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e chiede se l’incarico possa essere affidato, valutando se ricada tra quelli vietati dalla disciplina sui soggetti in quiescenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare i profili di ammissibilità del parere, distinguendo quello soggettivo da quello oggettivo. Sotto il primo profilo la richiesta è ammissibile, essendo formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente e trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, secondo il modulo procedurale previsto dall’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003.
Sotto il profilo oggettivo la richiesta è invece inammissibile. L’ente ha già individuato il quadro normativo e giurisprudenziale e chiede alla Sezione di stabilire se un determinato incarico, retribuito e limitato a pochi mesi, possa essere qualificato come incarico di studio o consulenza. Si tratta di una valutazione che investe l’agire amministrativo e la discrezionalità gestionale dell’ente. Alla Sezione regionale di controllo è precluso ingerirsi nella concreta attività gestionale o esprimere giudizi su singoli procedimenti, con il rischio di interferire nell’attività di altri organi.
La Sezione richiama il quadro normativo: il D.L. n. 95/2012 vieta alle amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti collocati in quiescenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi. Il D.L. n. 36/2022 introduce, fino al 31 dicembre 2026, una deroga per le amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nei limiti delle risorse già destinate in bilancio.
Sul piano interpretativo la Sezione condivide l’indirizzo della Sezione centrale di controllo n. SCCLEG/23/2014/PREV, secondo cui il divieto è circoscritto agli incarichi espressamente contemplati e non può essere esteso per analogia, trattandosi di norma limitatrice soggetta all’art. 14 delle preleggi. Nella stessa direzione richiama la deliberazione n. 133/2023 della Sezione regionale per il Lazio, la deliberazione n. 126/2022/PAR della Lombardia e la deliberazione n. 62/2023 della Basilicata, che ribadiscono la natura tassativa del divieto. La circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione esclude espressamente l’interpretazione estensiva o analogica, per non comprimere irragionevolmente i diritti dei soggetti in quiescenza.
Ne discende che sarà l’ente, alla luce di questi criteri, a dover qualificare l’incarico e verificare se lo stesso presenti i connotati dell’incarico di studio o consulenza ricompreso nel divieto. La Sezione, pur dichiarando il quesito inammissibile, esprime la propria condivisione dell’orientamento interpretativo richiamato e conclude in tal senso con il proprio deliberato.
Nota della Redazione
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