Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile: requisito sanitario e vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 46 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di reversibilità spetta all’orfano maggiorenne del dipendente o del pensionato che, alla data di morte del dante causa, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, secondo la nozione di inabilità totale e assoluta fissata dall’art. 8 della legge n. 222/1984. Il requisito sanitario va accertato con riferimento al momento del decesso e non alla diversa e successiva valutazione dell’invalidità civile. Alla condizione sanitaria si aggiunge quella della vivenza a carico, dimostrata dal pregresso concorso economico continuativo e abituale del genitore e dalla mancanza, per il superstite, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza. Il diritto decorre dalla data del decesso quando la domanda sia presentata entro il biennio, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio maggiorenne di un titolare di trattamento pensionistico, chiedeva all’INPS il riconoscimento della pensione di reversibilità quale orfano inabile. Esponeva di essere affetto da anni da una grave patologia psichiatrica, di essere stato riconosciuto invalido al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa e di aver presentato domanda pochi giorni dopo la morte del padre.
La Commissione medica di verifica escludeva, alla data del decesso del dante causa, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’INPS rigettava quindi la domanda. Il ricorrente agiva in giudizio deducendo l’inadeguatezza di quella valutazione e chiedendo la c.t.u. medico legale; l’Istituto, ritualmente evocato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce il quadro normativo applicabile, individuato negli artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. n. 1092/1973, integrati dall’art. 13 del R.D.L. n. 636/1939 e dall’art. 22 della legge n. 903/1965. Da tali disposizioni ricava che la pensione spetta all’orfano maggiorenne inabile al proficuo lavoro, convivente a carico e nullatenente, con condizioni economiche da valutare al momento della morte del dipendente o del pensionato.
Il requisito sanitario viene precisato attraverso l’art. 8 della legge n. 222/1984, che considera inabili coloro i quali, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. L. n. 9946 del 2014) che qualifica il requisito in termini di inabilità totale ed assoluta. L’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 ha esteso ai familiari dei pubblici dipendenti la disciplina del trattamento pensionistico dei superstiti.
Sul piano istruttorio, il giudice aveva rimesso al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti il quesito sulla sussistenza del requisito alla data del decesso. Il parere depositato concludeva nel senso che la psicosi schizofrenica cronica rendesse il ricorrente, a quella data, nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La Corte condivide tale conclusione, la reputa coerente con la documentazione sanitaria e fondata sulla corretta individuazione dei parametri di riferimento, rilevando che il parere non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte dell’ente previdenziale non costituito.
Quanto al secondo requisito, la vivenza a carico viene ritenuta dimostrata alla stregua dei due criteri indicati dalla giurisprudenza (Cass. civ. Sez. L. n. 2630 del 2008): il pregresso mantenimento continuativo e abituale del superstite e l’assenza di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza. La documentazione depositata attesta redditi pari a zero, la convivenza e l’essere a carico fiscalmente del genitore nelle annualità di riferimento, entro il limite reddituale di cui all’art. 14-septies della legge n. 33/1980.
Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto dalla data del decesso, essendo la domanda presentata entro il biennio. Sugli arretrati la Corte riconosce interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio dell’assorbimento dalle singole scadenze fino al soddisfo, e condanna l’INPS alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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