Incarichi di direzione sanitaria tra macro-organizzazione e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Marche n. 23 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La selezione per l’affidamento dell’incarico di direttore di struttura complessa sanitaria non integra un concorso in senso tecnico, poiché si articola in una procedura priva di prove selettive e di graduatoria finale, volta alla scelta essenzialmente fiduciaria del direttore generale dell’azienda. Le controversie relative a tale procedura, così come quelle concernenti gli atti organizzativi delle aziende sanitarie, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale conclusione conduce l’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992, che configura le aziende sanitarie come soggetti di natura imprenditoriale, sottraendole alla riserva di giurisdizione amministrativa sugli atti di macro-organizzazione. L’impugnazione degli atti presupposti, proposta al solo fine di privare di fondamento gli atti di gestione lesivi, non incide sul riparto di giurisdizione, che si determina secondo il petitum sostanziale.
Il Fatto
Un sindacato di categoria dei veterinari impugna davanti al TAR Marche la determinazione del Direttore dell’Area Vasta n. 1 dell’Asur Marche n. 207/AV1 del 4 marzo 2016, con cui sono stati conferiti gli incarichi per la U.O.C. Igiene degli Alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione. Con la formula “si opus” vengono impugnati anche la deliberazione della Giunta Regionale n. 1219 del 27 ottobre 2014 e i provvedimenti dell’Asur n. 850 del 16 dicembre 2014, n. 350 del 14 maggio 2015 e n. 752 dell’11 novembre 2014.
Il ricorso si inserisce in una serie di giudizi connessi, tutti in decisione nella medesima udienza, riguardanti la riorganizzazione dei dipartimenti di prevenzione. Il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere, contestando sia vizi derivati sia vizi propri della procedura comparativa per le nomine dirigenziali. Si costituiscono il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria della soppressa Asur Marche, eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude la riunione con gli altri ricorsi, perché nel giudizio in esame è impugnata esclusivamente la determinazione che conferisce gli incarichi dirigenziali. Su questa sola parte si concentra la verifica del riparto di giurisdizione, sollevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e non contestata dalle parti, che non hanno depositato osservazioni sul punto.
Il Tribunale rileva che la selezione per l’incarico di direttore di struttura complessa sanitaria non costituisce concorso in senso tecnico. Manca infatti lo svolgimento di prove selettive, la formazione di una graduatoria finale e l’individuazione del candidato vincitore. La procedura si risolve nella scelta di carattere fiduciario operata dal direttore generale, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da una Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 4107 del 2021, il Collegio afferma che sia la procedura di selezione sia la revoca dell’incarico appartengono al giudice ordinario.
La motivazione affronta poi l’ipotesi alternativa. Anche a voler qualificare l’atto come espressione di macro-organizzazione, le controversie sugli atti organizzativi delle aziende sanitarie spettano comunque al giudice ordinario. La regola generale assegna al giudice amministrativo gli atti di macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni, adottati nell’esercizio di un potere autoritativo e non gestionale, con conseguente inapplicabilità della riserva di giurisdizione di cui all’art. 68 d.lgs. 29/1993, poi trasfuso nell’art. 63 d.lgs. 165/2001. Diverso è però il regime delle aziende sanitarie: ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs. 229/1999, esse si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Roma, n. 7209 del 2019 e TAR Marche n. 465 del 2024.
Quanto all’impugnazione degli atti presupposti, proposta “si opus”, il Tribunale la ritiene irrilevante. Il riparto di giurisdizione si determina secondo il criterio del petitum sostanziale: quando l’atto presupposto è impugnato al solo fine di sottrarre fondamento ai successivi atti di gestione ritenuti lesivi, la contestazione non sposta il giudice competente, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 4719 del 2017.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini di cui all’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Le spese sono compensate, restando impregiudicata ogni decisione sul merito.
Nota della Redazione
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