Atti di macro-organizzazione delle Asl e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Marche n. 22 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atto aziendale di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale riconosciuto dall’art. 3 del d.lgs. n. 502/1992; essi non hanno natura provvedimentale e restano perciò estranei alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il conferimento dell’incarico di titolare delle funzioni di coordinamento costituisce atto di gestione del rapporto dirigenziale, adottato con i poteri del datore di lavoro privato, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. La declaratoria di difetto di giurisdizione non preclude la riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario nei termini dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Il Fatto

Un sindacato di categoria dei veterinari di medicina pubblica impugna davanti al TAR Marche la nota con cui il direttore generale dell’ASUR ha impartito direttive per il successivo assetto organizzativo aziendale, la determinazione del direttore dell’Area Vasta 1 che ha istituito le funzioni di coordinamento dei servizi veterinari del Dipartimento di Prevenzione e ha conferito il relativo incarico, nonché le deliberazioni regionali presupposte.

Il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando l’incompetenza dei direttori aziendali nell’adozione di atti di organizzazione del Dipartimento, riservati alla Regione. Si costituiscono il Ministero della Salute, l’AST di Ancona e la gestione liquidatoria dell’ASUR, eccependo la decadenza dall’impugnazione della direttiva e il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario; con l’ultima memoria l’AST deduce anche la sopravvenuta carenza di interesse per essere gli atti superati da provvedimenti successivi, a loro volta gravati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene prioritario lo scrutinio delle eccezioni di difetto di giurisdizione, sollevate dalle amministrazioni resistenti e rilevate d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Gli atti impugnati definiscono, da un lato, l’assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione con l’istituzione delle funzioni di coordinamento e, dall’altro, la nomina del titolare di tali funzioni.

Sul primo versante il TAR richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione: l’art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 qualifica espressamente come di diritto privato l’atto aziendale che disciplina organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie, sicché la definizione legislativa di un atto come privatistico ne esclude la natura provvedimentale e la conseguente giurisdizione amministrativa. Ne deriva che gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie, diversamente da quelli delle amministrazioni pubbliche in genere, sono adottati con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale al fine pubblico perseguito (Cass. SS.UU. 22 febbraio 2023, n. 5556; Cass. SS.UU. 18 maggio 2021, n. 13491; Cons. Stato, III, 28 aprile 2016, n. 1631).

A fortiori il difetto di giurisdizione sussiste rispetto alla nomina del titolare delle funzioni di coordinamento. Si tratta del conferimento di un incarico dirigenziale che, per espressa previsione normativa e per giurisprudenza pacifica, devolve al giudice ordinario le controversie che lo riguardano: ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 la procedura di selezione non ha carattere concorsuale, essendo finalizzata a una scelta essenzialmente fiduciaria, con la conseguenza che le relative controversie hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità e ai poteri propri del datore di lavoro privato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi al giudice ordinario nei termini dell’art. 11 cod. proc. amm., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Le spese sono compensate, restando impregiudicata ogni decisione sul merito da parte del giudice munito di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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