Assoluzione per carenza di colpa grave e nesso causale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 94 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la colpa grave non può essere desunta da una generica attribuzione di negligenza o dal mero inadempimento di obblighi, ma richiede l’accertamento di una violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, di un travisamento del fatto o di una negazione di fatti incontestabilmente risultanti dagli atti del procedimento. La verifica della gravità della colpa va condotta ex ante e in concreto, valutando lo scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, in relazione al contesto organizzativo in cui l’agente ha operato. Il nesso causale deve essere provato in termini di causalità materiale, secondo la teoria della condicio sine qua non e della regolarità causale, e di causalità giuridica ai sensi dell’art. 1223 c.c., non potendosi fondare esclusivamente sulla carica rivestita.
Il Fatto
La Procura regionale umbra aveva citato in giudizio il sindaco, un assessore e diversi dirigenti e funzionari del Comune di Terni, nonché un dipendente della società partecipata ASM, per il danno erariale derivante dalla mancata riscossione della TARI relativa al secondo semestre 2014, quantificato in crediti prescritti al 31 dicembre 2019. La Sezione giurisdizionale umbra, con sentenza n. 62/2022, aveva accolto parzialmente la domanda, condannando i convenuti al pagamento di un danno complessivo di euro 250.000,00, ripartito in quote differenziate, ravvisando in capo agli organi politici l’adozione di un quadro regolamentare caotico e ai funzionari l’inerzia nell’attivazione della riscossione.
La sentenza era stata impugnata dagli stessi convenuti, che ne avevano dedotto la carenza motivazionale e l’erroneità nel merito, e dalla Procura, che ne contestava la riduzione del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti gli appelli, ha fatto applicazione del criterio della ragione più liquida, ritenendo fondate le doglianze di merito relative alla carenza probatoria dell’impianto accusatorio.
Il Collegio ha rilevato come la sentenza di primo grado avesse operato un’attribuzione indifferenziata della responsabilità, senza individuare le specifiche condotte omissive ascrivibili a ciascun soggetto in relazione alla posizione rivestita e alla durata dell’incarico. La Procura non aveva indicato, per ogni convenuto, gli atti che avrebbe dovuto adottare o promuovere e che aveva omesso con grave negligenza, né dimostrato la doverosità delle condotte alternative ipotizzate. Gli appellanti avevano invece provato la coerenza del quadro regolamentare introdotto dal 2014 e l’adozione di iniziative rientranti nelle proprie competenze.
Quanto alla colpa grave, la Corte ha ribadito che essa non consiste nella mera violazione di legge, ma si sostanzia nella negligenza intollerabile o nella trascuratezza imperdonabile dei doveri di servizio, da accertarsi con giudizio prognostico ex ante e in concreto, avuto riguardo alla misura dello scostamento tra la condotta tenuta e quella doverosa e al contesto organizzativo. La novella di cui alla legge n. 1/2026 ha introdotto un criterio di tipizzazione più rigoroso, richiedendo una violazione evidente e manifestamente ingiustificabile del quadro normativo.
Il Collegio ha quindi escluso la configurabilità del nesso causale, non essendo stato dimostrato che le condotte contestate, secondo il criterio della regolarità causale, fossero causa del mancato incasso dei crediti. Il danno era stato riferito agli appellanti in ragione della sola carica rivestita, senza considerare i brevi periodi di permanenza in carica di alcuni e le iniziative intraprese per il recupero del tributo.
In assenza di prova della colpa grave e del nesso causale, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo gli appelli e respingendo l’appello incidentale della Procura, con condanna alle spese poste a carico del Comune di Terni.
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Nota della Redazione
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