La mancata riassunzione nel termine perentorio estingue il processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 11 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza che dispone la sospensione impropria in attesa della decisione della Corte costituzionale determina d’ufficio la declaratoria di estinzione del processo. La relativa pronuncia va resa con sentenza ai sensi dell’art. 111, comma 4, cod. giust. cont.. Il giudice contabile non può procedere oltre d’ufficio né esaminare il merito della pretesa originaria. Ne segue la definizione del giudizio senza statuizione sulle spese.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente al ruolo dei funzionari e dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha chiesto il riconoscimento del computo contributivo gratuito degli anni di frequenza del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto per l’accesso alla carriera. In via subordinata ha prospettato l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 d.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui non prevedono tale beneficio per la Polizia Penitenziaria ma lo riservano agli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

L’INPS si è costituito chiedendo l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso. Con ordinanza n. 2/2022 il giudice ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della Corte costituzionale, fissando il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della decisione per la riassunzione. La sentenza della Corte è stata pubblicata sulla G.U. n. 1 del 04.01.2023. Nessuna delle parti ha riassunto il giudizio.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudicante non attiene più al merito del computo contributivo, ma alla sorte del processo dopo la mancata riassunzione. Il giudice rileva che la sospensione era stata disposta con assegnazione alle parti di un termine perentorio per la riassunzione, decorrente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione costituzionale.

La decisione della Corte costituzionale, la n. 270 del 2022, è stata pubblicata sulla G.U. n. 1 del 04.01.2023. Da quel momento decorreva il termine per la riassunzione. Nel testo si dà atto che nessuna delle parti ha provveduto entro il termine.

Il giudice qualifica il termine come perentorio e ne trae la conseguenza tipica: la estinzione del processo va dichiarata d’ufficio. La pronuncia non è demandata all’iniziativa di parte né alla rilevazione su eccezione, ma costituisce esito necessario del mancato esercizio dell’onere di riassunzione.

Quanto alla forma, il giudice applica l’art. 111, comma 4, cod. giust. cont., che impone la sentenza per la declaratoria di estinzione. Non è dunque sufficiente un provvedimento ordinatorio: la definizione del giudizio assume forma decisoria, con conseguente chiusura del rapporto processuale.

La Corte dà espressamente atto che, prima di pervenire alla decisione, l’udienza è stata fissata con comunicazione alle parti costituite, così assicurando il contraddittorio sull’esito estintivo. Nessuna statuizione è resa sulle spese: il P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio e nulla dispone sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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