Nessuna legittimazione del coniuge superstite per indennità di buonuscita sui ratei riscossi (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 49 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il coniuge superstite è privo di legittimazione attiva per agire in giudizio al fine di ottenere l’attribuzione jure hereditario di diritti patrimoniali già entrati nel patrimonio del dante causa. L’art. 90 del r.d. n. 1422 del 1924, nel disporre che le rate di pensione non percepite dal pensionato deceduto sono pagate al coniuge superstite, disciplina il pagamento delle pensioni già liquidate e realizza una mera adjectio solutionis causa nell’interesse dell’istituto debitore e degli eredi, senza incidere sulla titolarità dei relativi diritti, regolati dalle comuni norme successorie. Ne consegue che il coniuge non può far valere in proprio, quali crediti successori, l’indennità di buonuscita sui ratei già maturati e riscossi dal pensionato, né gli interessi e la rivalutazione sulle rate corrisposte in ritardo. Il difetto di legittimazione attiva è rilevabile anche d’ufficio e preclude l’esame nel merito della domanda.
Il Fatto
Il coniuge superstite di un pensionato, deceduto nel 2024, ha convenuto davanti alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze — Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, chiedendo la corresponsione dell’indennità di buonuscita sui ratei di pensione corrisposti al coniuge, anche ai fini del calcolo della tredicesima mensilità in misura intera sulla pensione tabellare, oltre interessi e rivalutazione.
L’Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, rilevando che il marito non aveva richiesto la prestazione in vita. La ricorrente ha depositato memorie integrative insistendo nell’accoglimento. All’udienza del 31 marzo 2026 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha ritenuto la domanda infondata per difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Il percorso argomentativo muove dall’orientamento del giudice di legittimità, cui aderisce la giurisprudenza delle Sezioni di Appello, richiamando Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 23268 dell’08/11/2007.
Secondo tale indirizzo, l’art. 90 del r.d. n. 1422 del 1924 disciplina il pagamento delle pensioni già liquidate ed è diretto ad attuare una adjectio solutionis causa nell’interesse dell’istituto debitore e degli eredi. La norma, pertanto, non incide sulla titolarità dei relativi diritti, che restano regolati dalle comuni norme successorie.
Su questo presupposto la Corte ha escluso la legitimatio ad causam del coniuge nelle azioni volte all’attribuzione jure ereditario di diritti del defunto rientranti nella sfera patrimoniale di altri superstiti. Rientra in tale categoria, in particolare, l’azione volta al riconoscimento del diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle rate corrisposte in ritardo.
Applicando il principio al caso concreto, il giudice ha osservato che si tratta di indennità di buonuscita su ratei già maturati e riscossi: da qui il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell’art. 152 bis c.p.c., richiamato dall’art. 158, comma 2, del c.g.c., con condanna della ricorrente al pagamento di € 500,00, oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, con riduzione del 20% stante la rappresentanza personale della parte. Il ricorso è quindi rigettato.
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Nota della Redazione
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