Inammissibile il ricorso del comitato ambientalista privo di stabile collegamento col territorio (TAR Emilia-Romagna n. 1367 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad agire di un comitato spontaneo richiede la sussistenza di tre requisiti: la previsione statutaria della tutela ambientale come scopo istituzionale, la stabilità organizzativa e il collegamento stabile con il territorio, nonché la dimostrazione di una concreta e attuale lesione della sfera giuridica dei componenti. Il comitato che nasca dopo l’adozione del provvedimento impugnato e la cui attività si esaurisca in iniziative strumentali al procedimento amministrativo non soddisfa il requisito della rappresentatività, pur non essendo necessaria la stabilità temporale. La qualità di componente non può essere desunta da un elenco di firmatari online privo di sottoscrizioni e di riferimenti alle motivazioni dell’adesione. È, inoltre, inammissibile il ricorso proposto sulla base di una procura generale conferita prima dell’adozione del provvedimento, priva dell’indicazione dell’atto da impugnare e dell’autorità adita.
Il Fatto
Una società ha presentato un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali, comprendente anche il deposito preliminare di rifiuti pericolosi contenenti amianto. La Regione, all’esito della procedura di verifica di assoggettabilità, ha escluso il progetto dalla successiva procedura di V.I.A. Un comitato costituito da residenti della zona ha inviato un’istanza di annullamento in autotutela, rimasta inevasa, e ha impugnato il provvedimento di esclusione deducendo la violazione del principio di precauzione, il difetto di istruttoria e l’omessa consultazione del pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disposto l’estromissione del Comune, non essendogli riconducibile alcun atto impugnato. Ha poi esaminato l’eccezione di inammissibilità per carenza di procura speciale, richiamando il principio secondo cui la procura deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria adita. Nel caso di specie, la procura, conferita su foglio separato prima dell’adozione del provvedimento, conteneva un generico riferimento alla rappresentanza nel “procedimento amministrativo”, senza individuare l’atto da impugnare: ciò ne ha determinato la qualificazione come procura generale e ha comportato l’inammissibilità del ricorso.
La Corte ha, inoltre, scrutinato la legittimazione attiva del comitato alla luce dei principi espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui è determinante che l’ente non sia nato solo in funzione dell’impugnativa di singoli atti. Pur superata la necessità di una preesistenza temporale, il giudice ha valorizzato la natura degli scopi statutari, la consistenza organizzativa e la dimostrazione del collegamento col territorio.
Nel caso concreto, il comitato risultava costituito da sole tredici persone, dopo la presentazione dell’istanza della società, senza che fosse dimostrata la vicinitas dei componenti rispetto all’area interessata, né in termini di residenza né di titolarità di attività economiche. L’elenco di firmatari online, privo di sottoscrizioni e di riferimenti, è stato ritenuto inutilizzabile. La finalità di tutela ambientale è apparsa generica e recessiva rispetto agli scopi di carattere urbanistico ed economico, con la conseguenza che non è stata provata la concreta lesione della posizione soggettiva dei ricorrenti. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.