Decadenza dai contributi PAC per condanna ex art. 67 cod. antimafia (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 63 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna, anche non definitiva ma confermata in grado d’appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. preclude il riconoscimento dei benefici pubblici e determina la decadenza ope legis da quelli già concessi, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. La norma non fissa alcun vincolo temporale: la causa ostativa opera a prescindere dal periodo di efficacia della misura e anche quando questa sia cessata prima della domanda o successiva all’erogazione. Tra l’ente erogatore e il percettore si instaura un rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione contabile. La dichiarazione mendacea sui requisiti soggettivi integra l’elemento soggettivo della responsabilità, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il Fatto

La Procura regionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un imprenditore agricolo per un danno erariale di euro 12.341,25, arrecato all’ARCEA. L’addebito muove dalla segnalazione di un organo investigativo, che ha rappresentato l’indebita percezione di fondi europei PAC per le campagne dal 2010 al 2019.

Secondo l’attore pubblico, il convenuto non aveva diritto alle erogazioni perché destinatario di una condanna definitiva per associazione di tipo mafioso ed estorsione, oltre che di misure cautelari e di sicurezza. Le domande uniche di pagamento avrebbero attestato falsamente il possesso dei requisiti soggettivi richiesti. Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolare notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza. Nel merito, richiama il fermo orientamento delle Sezioni Unite n. 30526 del 2019, n. 6461 del 2020, n. 1994 del 2022 e n. 5228 del 2022: tra pubblica amministrazione che eroga il contributo e privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, che fonda la giurisdizione contabile.

Il Collegio ravvisa il danno nella indebita percezione dei contributi, causata dalla carenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 67, commi 1, lett. g), 2 e 8, del d.lgs. n. 159/2011. Il convenuto, nel periodo considerato, era destinatario di condanna confermata in appello per un delitto di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e non risultava riabilitato.

La Corte ribadisce che l’art. 67 cod. antimafia non fissa alcun vincolo temporale. L’assoggettamento a misura di prevenzione definitiva o la condanna confermata in appello preclude il riconoscimento dei benefici e determina la decadenza ope legis da quelli concessi, a prescindere dal periodo di efficacia della misura, richiamando Cass. pen. Sez. VI n. 32730 del 2016 e propri precedenti.

Quanto alle annualità 2010-2012, il Collegio non condivide la tesi attorea sulla perdita della qualità di imprenditore agricolo per la detenzione carceraria, poiché nessuna norma sancisce tale incompatibilità. Rileva invece che le domande non furono sottoscritte personalmente dal convenuto, con conseguente inammissibilità delle stesse e decadenza dai benefici.

L’elemento soggettivo è ravvisato nel dolo: il convenuto rese dichiarazioni di responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestando la conoscenza della normativa sull’accesso ai finanziamenti e occultando la condizione ostativa. Richiamato l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, la Sezione condanna il convenuto al pagamento di euro 12.341,25 in favore dell’ARCEA, oltre rivalutazione e interessi legali, e alle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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