Incarico interno universitario e TFS: nessuna ricongiunzione senza norma (C.G.A.R.S. n. 337 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di incarico interno di docenza universitaria costituisce un autonomo rapporto di impiego pubblico, distinto da quello di ruolo eventualmente già intrattenuto con altra amministrazione, e si conclude con il diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio riferito a quel solo periodo. Non è pertanto consentita, ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita, la ricongiunzione del periodo già valutato e liquidato, in difetto di specifica disposizione normativa che la preveda. Il principio dell’integrale valutazione dei servizi prestati allo Stato opera nei limiti segnati dall’art. 3 e dall’art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973 e non supera il divieto di cumulo richiamato dagli artt. 130 e 133 del d.P.R. n. 1092/1973. La norma sul ricongiungimento dei servizi resi presso università non statali, introdotta dall’art. 28 della legge n. 23/1986, non ha efficacia retroattiva e non si applica a cessazioni anteriori.
Il Fatto
L’appellante, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, aveva chiesto all’INPS la riliquidazione del trattamento di fine servizio sostenendo l’omesso computo di due periodi: quello svolto come assistente ordinario presso un istituto universitario catanese, divenuto statale solo nel 1990, e quello svolto come incaricato interno di docenza presso l’Università degli Studi. L’Istituto aveva liquidato l’indennità senza includere quei servizi.
Il Comitato di vigilanza respinse il ricorso amministrativo, rilevando che il primo periodo era stato pagato dall’istituto stesso e il secondo dall’INPS con distinta liquidazione. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respinse il ricorso e i motivi aggiunti. Da qui l’appello, con cui si invoca la valutazione integrale di tutti i servizi prestati allo Stato e si contesta l’effettività del pagamento del 1987.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi al periodo di incarico interno. Le censure sono smentite per tabulas: risulta in atti il pagamento del trattamento di fine servizio riferito a quel periodo, con prospetto che riporta la pratica e il mandato di pagamento. La documentazione è acquisibile anche d’ufficio, perché utile alla definizione della causa e in possesso dell’amministrazione. Le contestazioni dell’appellante in ordine alla mancata percezione difettano sul piano dell’onere della prova.
La Corte ribadisce che l’incaricato interno non ha usufruito di una progressione di carriera nell’ambito del medesimo rapporto, ma ha mutato il proprio status, con un nuovo rapporto e una nuova posizione previdenziale. Il richiamo alla pronuncia del Cons. Stato, Sez. III, n. 1049/2015, che conferma TAR Lazio n. 8101/2014, sorregge il rilievo che, anche a funzioni immutate, diverso è il rapporto d’impiego. Alla cessazione dell’incarico è seguita una nuova e diversa retribuzione e un autonomo trattamento di quiescenza.
Quanto alla pretesa di parametrare l’indennità sull’ultima retribuzione per l’intero arco lavorativo, il collegio richiama la propria precedente decisione C.G.A. n. 855/2012 e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 10 e n. 11 del 1973, n. 30/1987) sull’incarico interno come attività aggiuntiva. Il ricongiungimento, oltre a non essere consentito, sarebbe vietato dal divieto di cumulo applicabile all’indennità di fine servizio per effetto del richiamo operato dall’art. 14 del d.P.R. n. 1032/1973.
Sul periodo presso l’istituto catanese, il servizio è stato liquidato dall’ente con proprio decreto, sicché non può essere pagato due volte. Non è invocabile l’art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973: la riliquidazione presuppone che l’Istituto abbia già corrisposto l’indennità, mentre nel caso di specie la prestazione fu erogata dall’ente universitario. La norma sul ricongiungimento è inoltre entrata in vigore solo successivamente.
L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata. Le spese del grado sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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