L’ottemperanza non si estende alle sopravvenienze autonome rispetto al giudicato (Cons. Stato n. 2212 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha un perimetro oggettivo circoscritto al giudicato cui accede e non può estendersi alla caducazione di provvedimenti sopravvenuti che siano autonomi rispetto a quello annullato. La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità del secondo atto di nomina, ad opera del giudice ordinario, non determina la caducazione automatica né riattiva un giudizio di ottemperanza già definito con pronuncia di inammissibilità. I limiti oggettivi del giudicato amministrativo si misurano sugli atti di macro-organizzazione annullati e non sugli atti successivi che, pur di contenuto analogo, integrano una distinta sequenza procedimentale. La sopravvenienza di una pronuncia del giudice del lavoro non muta i termini della questione, restando ferma l’estraneità dell’atto al perimetro dell’ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente con funzioni di comandante di polizia locale, aveva ottenuto dal Cons. Stato l’annullamento della delibera di Giunta con cui il Comune aveva revocato la precedente delibera che disponeva l’espletamento della procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura del posto dirigenziale. La sentenza aveva affermato che, caduto il provvedimento presupposto, sarebbe sorto l’obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi.
Dopo la scadenza del primo incarico, il sindaco aveva conferito l’incarico a tempo determinato con nuovo decreto, prorogandolo senza nuova procedura. Il ricorrente aveva proposto un primo giudizio di ottemperanza, definito con sentenza che lo dichiarava inammissibile, per estraneità del nuovo decreto al perimetro dell’ottemperanza. Sopravvenuta la sentenza della Corte d’Appello che dichiarava l’illegittimità del secondo decreto sindacale e del contratto, il ricorrente ha riproposto l’ottemperanza, deducendo la vacanza del posto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha condiviso la difesa del Comune sui limiti oggettivi del giudicato: la sentenza n. 8684/2022 riguardava solo gli atti di macro-organizzazione e la prima nomina, non anche la seconda. Le due nomine costituiscono due sequenze procedimentali autonome.
Il Collegio ha richiamato la propria precedente pronuncia, secondo cui il decreto sindacale sopravvenuto non può qualificarsi come mera sopravvenienza di quello impugnato, essendo autonomo e non logicamente consequenziale rispetto a quest’ultimo. Il semplice rinvio per relationem, contenuto nel preambolo, ad atti interni della precedente procedura non integra il nesso di consequenzialità necessaria proprio dei provvedimenti destinati a caducazione automatica.
Ha quindi escluso che la sopravvenuta sentenza della Corte d’Appello di Genova, che ha dichiarato l’illegittimità del secondo decreto e del contratto, possa riattivare il giudizio di ottemperanza già definito. La natura di quella pronuncia non sposta i termini della questione, individuati dalla precedente decisione, che aveva chiaramente delineato il perimetro del giudizio di ottemperanza.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate, in ragione delle difficoltà di accertamento della vicenda fattuale e della incerta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni. La compensazione ha comportato il rigetto implicito della domanda di applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c. proposta dal Comune.
Nota della Redazione
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