Responsabilità contabile del sindaco per mancata reintegra del dirigente licenziato (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 40 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindaco che, a fronte di un provvedimento cautelare esecutivo che impone la reintegra del dirigente licenziato, non si attivi per ottemperarvi e ponga in essere atti elusivi risponde a titolo di dolo del danno erariale costituito dalle retribuzioni e dagli oneri previdenziali corrisposti sine causa, con la consapevolezza dell’eventualità del pregiudizio. Il segretario generale, titolare dei compiti di assistenza giuridico-amministrativa e di sovrintendenza ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 267/2000, che si limiti a richiedere pareri al legale esterno senza alcuna analisi critica delle risposte, concorre per colpa grave all’evento dannoso. Non integra invece colpa grave la condotta di chi adotta un licenziamento disciplinare fondato su una giusta causa contestata, ove il conflitto d’interessi sia di interpretazione incerta e controversa. La resistenza in giudizio sostenuta da elementi ragionevoli esclude la lite temeraria, a prescindere dall’esito.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il segretario generale, il sindaco, il dirigente di maggiore anzianità e cinque componenti della Giunta di un Comune, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in complessivi euro 284.001,95, in favore dell’ente. Il pregiudizio derivava dal contenzioso lavoristico instauratosi dopo il licenziamento disciplinare di un dirigente comunale, disposto dal segretario generale in asserita situazione di conflitto d’interessi, e dalla mancata reintegra nonostante i provvedimenti del giudice del lavoro.
In via principale la Procura imputava il danno a titolo di dolo ai tre soggetti apicali, con responsabilità sussidiaria per colpa grave degli assessori; in subordine contestava la colpa grave di tutti, con un riparto per quote. I convenuti eccepivano la prescrizione e contestavano nel merito la sussistenza dell’elemento soggettivo e del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la voce di danno da perdita di chance sulla retribuzione di risultato, pari a euro 57.218,09. Pur essendo pacifico il carattere antigiuridico della mancata fissazione degli obiettivi dirigenziali, la Procura si era limitata a evocare la condotta degli “esponenti apicali” senza contestare le responsabilità specifiche dei singoli nel ciclo della performance, disciplinato dal d.lgs. n. 150/2009 e dal d.lgs. n. 267/2000. Manca dunque la prova del nesso causale e la domanda è rigettata su questo punto.
Quanto al licenziamento del 15 settembre 2016, la Corte esclude tanto il dolo quanto la colpa grave. Il sindaco restò formalmente estraneo al procedimento disciplinare e non è provato alcun accordo o pressione. Per il segretario generale e per il dirigente che rigettò l’istanza di ricusazione, la questione dell’obbligo di astensione in presenza di contrasti limitati alla sfera professionale presentava interpretazione incerta e ambigua; la giurisprudenza contabile esclude la colpa grave in presenza di tesi egualmente qualificate, richiamando Sez. Riun. n. 23/1998, Sez. Riun. n. 5/1999 e Sez. giur. Toscana n. 226/2023.
La mancata reintegra successiva all’ordinanza cautelare costituisce invece il nucleo della responsabilità. Il sindaco non solo omise di attivarsi, ma sottoscrisse una nota di “risoluzione del rapporto” fondata su un motivo inesistente, in palese elusione del provvedimento giudiziale e in straripamento delle competenze, spettando ai dirigenti gli atti di gestione del personale ex art. 107, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 267/2000. L’uso strumentale dei pareri del legale e l’inottemperanza protratta a quattro provvedimenti conformi sorreggono il dolo, con danno limitato a euro 97.001,07.
Il segretario generale risponde in via sussidiaria per colpa grave: non poteva limitarsi a inoltrare quesiti al legale senza alcuna analisi critica, essendo evidente già dalla lettura dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996 che il termine ivi previsto riguarda i soli obblighi di pagamento di somme di denaro e non l’ordine di reintegra. Il danno ascrivibile è pari a euro 58.565,89.
Infine, la Corte esclude la lite temeraria nella scelta di resistere in giudizio, non ravvisandosi l’assenza di presupposti del licenziamento né un vizio procedurale di esito pacifico; la resistenza sostenuta da elementi ragionevoli esclude la colpa. Restano compensate le spese per gli assessori e per il dirigente, in ragione dell’illegittimità della procedura di conferimento dell’incarico al legale esterno. L’eccezione di prescrizione è respinta, decorrendo il termine dalla deminutio patrimonii e dalla sua conoscibilità.
Nota della Redazione
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