Incentivi autotrasporto: la decadenza automatica non preclude i periodi successivi (TAR Lazio n. 16257 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi agli investimenti nel settore dell’autotrasporto, la decadenza automatica della domanda di prenotazione per omessa trasmissione della documentazione in fase di rendicontazione, prevista dall’art. 4, comma 4, del d.d. n. 155/2022, esaurisce e definisce la posizione dell’impresa, che non è tenuta ad alcun onere formale di annullamento o ritiro dell’istanza. La preclusione alla presentazione di una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione, stabilita dall’art. 3, comma 6, del d.d. n. 155/2022, opera esclusivamente nell’ipotesi in cui l’impresa abbia avuto accesso alla fase di rendicontazione e, all’esito dell’istruttoria, non abbia perfezionato l’investimento dichiarato. Il rigetto fondato sull’automatismo preclusivo in luogo della decadenza automatica viola la lex specialis e integra eccesso di potere per erronea applicazione della norma.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei trasporti presentava, nel primo periodo di incentivazione, una domanda di ammissione al contributo previsto dal d.m. 18 novembre 2021 n. 459 e dal relativo decreto attuativo d.d. 12 aprile 2022 n. 155. La società non trasmetteva, entro il termine previsto, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione. Successivamente presentava una nuova istanza per il secondo periodo di incentivazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con provvedimento del 9 gennaio 2026, rigettava la domanda ritenendola inammissibile, sul presupposto che l’investimento prenotato nel primo periodo non risultasse perfezionato e che la società non avesse annullato la precedente istanza. La società impugnava il diniego unitamente al preavviso di rigetto, ai verbali della Commissione e, in via subordinata, alla lex specialis. Il TAR, in sede cautelare, respingeva l’istanza ma ordinava l’integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, mutando l’orientamento espresso in fase cautelare, ritiene fondato il ricorso. Il punto di partenza è la struttura del procedimento delineata dal d.d. n. 155/2022, articolata in una fase di prenotazione e in una successiva fase di rendicontazione. Solo l’adempimento dell’onere documentale consente alla domanda prenotata di considerarsi perfezionata. Decorsi i termini, le domande non rendicontate decadono automaticamente, liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.
Nel caso concreto è pacifico che la società non abbia dato seguito alla rendicontazione entro il termine del 1° settembre 2023. La prima domanda era dunque già decaduta automaticamente quando fu presentata l’istanza per il secondo periodo. Da qui l’inapplicabilità dell’art. 3, comma 6, del d.d. n. 155/2022: l’inciso “ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione” circoscrive la preclusione all’impresa che abbia effettivamente avuto accesso alla rendicontazione e che, all’esito dell’istruttoria, non abbia perfezionato l’investimento.
Il Collegio confuta la tesi delle amministrazioni resistenti, secondo cui la preclusione servirebbe a evitare effetti distorsivi sul meccanismo di assegnazione dei fondi. Tale esigenza di corretta gestione delle risorse pubbliche riguarda le sole istanze rendicontate e sottoposte a istruttoria, non quelle già decadute e per ciò solo definite. La conclusione trova conferma nell’art. 4, comma 5, del d.d. n. 155/2022, che collega la preclusione alla mancata trasmissione della documentazione richiesta in fase di rendicontazione.
Nessun onere di annullamento o ritiro della domanda poteva quindi essere richiesto all’impresa, non contemplato in alcuna previsione del decreto. L’art. 3, comma 10, del d.d. n. 155/2022, invocato dalla difesa del gestore, è inconferente perché disciplina la facoltà di annullare l’istanza e presentarne una nuova all’interno del medesimo periodo. Il provvedimento di rigetto è pertanto annullato, con ordine all’amministrazione di rideterminarsi entro quaranta giorni, riesercitando il potere emendato dai vizi accertati e senza vincoli nel merito.
Nota della Redazione
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