Appello inammissibile se i motivi assorbiti sono riproposti per relationem (Cons. Stato n. 10330 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., i motivi dichiarati assorbiti o non esaminati nella sentenza di primo grado si intendono rinunciati se non espressamente riproposti nell’atto di appello. La riproposizione mediante mero rinvio per relationem al ricorso introduttivo, o tramite collegamento ipertestuale, è inammissibile: non consente al giudice e alle controparti di avere conoscenza compiuta delle questioni, onerandoli di compulsare il fascicolo di prime cure. Il principio di autosufficienza dell’appello impone che la parte specifichi l’ambito della devoluzione. La richiesta di rinvio pregiudiziale sganciata da un motivo ritualmente riproposto è parimenti inammissibile. Il thema decidendum del secondo grado resta circoscritto ai motivi dedotti in primo grado.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Aeronautica militare impugna davanti al TAR Lazio alcuni documenti caratteristici — schede valutative, elementi d’informazione e rapporti informativi — compilati dai superiori per i periodi di servizio 2014-2017, nonché un memorandum di un’agenzia internazionale, chiedendone la disapplicazione e la ricompilazione da parte di soggetti diversi; lamenta la violazione dell’obbligo di astensione e l’illogicità delle valutazioni.

Il TAR, previa istruttoria, respinge il ricorso e condanna alle spese. L’ufficiale propone appello, censurando la sentenza sotto molteplici profili e riproponendo, al paragrafo 7 dell’atto, i motivi assorbiti o non esaminati mediante rinvio a capi del ricorso introduttivo e collegamenti ipertestuali. Il Ministero si costituisce con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato, dopo aver avvisato le parti ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., rileva l’inammissibilità del gravame. La tecnica del rinvio per relationem ai motivi di prime cure, adottata per aggirare il diniego di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, non è consentita: l’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. esige che la parte specifichi l’ambito della devoluzione, mentre il mero richiamo impedisce al giudice e alle controparti di conoscere le questioni. Il diniego di superamento dei limiti dimensionali, motivato con la rilevata prolissità dell’atto, andava affrontato con lo sforzo di sintesi suggerito, non eluso.

Ne deriva che i motivi assorbiti si considerano rinunciati e non possono essere esaminati. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia risulta inammissibile, perché riferita a norme — tra cui gli artt. 227 e 260 cod. pen. mil. pace — rispetto alle quali l’appello non argomenta alcuna censura rituale, essendo il profilo abbandonato in primo grado.

Quanto ai profili di merito, la Corte rileva che in appello sono introdotti motivi del tutto nuovi. La pretesa violazione del giudicato nascente dalle sentenze di questa Sezione non regge: l’improcedibilità non vincola nel merito, e il primo giudice ben poteva richiamare la ricostruzione dei fatti. La censura sull’obbligo di astensione per un supposto conflitto di interesse è nuova e comunque infondata: il conflitto sarebbe sopravvenuto anni dopo la compilazione, e le ipotesi di incompatibilità dell’art. 690 d.P.R. n. 90/2010 sono tassative. L’astensione, si ribadisce con richiamo alla decisione sez. II n. 4572 del 26 maggio 2025 e alla sez. II n. 6800 del 2024, non può essere usata per sottrarsi al giudizio di un superiore non gradito, richiedendo fatti oggettivamente gravi.

Anche la pretesa mancata sottoposizione gerarchica al compilatore internazionale e i rilievi sulla brevità del periodo di servizio sono sviluppati compiutamente solo in appello. Infine, la soccombenza virtuale non trasforma una sentenza in rito in pronuncia di merito, come chiarito da sez. VI n. 1766 del 18 marzo 2019. L’appello è pertanto inammissibile e infondato, con compensazione delle spese per la natura formale della costituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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