Silenzio sul controllo edilizio improcedibile dopo l’ordinanza ripristinatoria del Comune (TAR Liguria n. 103 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza, nel corso del giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento esplicito dell’amministrazione che eserciti i poteri ripristinatori in materia edilizia e motivi sull’insussistenza delle ulteriori irregolarità segnalate determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il requisito dell’interesse alla decisione va verificato al momento della pronuncia e non alla data di proposizione del gravame. L’adozione del provvedimento non deve essere pienamente satisfattiva della pretesa, essendo sufficiente che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con una determinazione espressa e motivata. La genericità della segnalazione, la complessità della situazione di fatto e il contenuto ritardo degli accertamenti, intervenuti prima della notifica del ricorso, escludono profili di censurabilità della condotta amministrativa e giustificano la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità abitativa compresa in uno stabile, inviava al Comune una nota con cui chiedeva l’espletamento degli accertamenti e l’adozione dei conseguenti provvedimenti in relazione a presunte difformità edilizie del sottotetto, emerse da una relazione tecnica prodotta in un giudizio civile pendente.
Non ricevendo riscontri, proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si costituiva, ma depositava spontaneamente la documentazione del procedimento sanzionatorio, conclusosi con un’ordinanza che ingiungeva il ripristino degli arredi fissi rimossi e negava la sussistenza delle ulteriori irregolarità segnalate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione ha adottato, nelle more del giudizio, un provvedimento esplicito in risposta all’istanza di repressione degli abusi. Con tale atto il Comune ha esercitato i poteri ripristinatori per una parte delle opere e, per il resto, ha motivatamente escluso la sussistenza di irregolarità.
Il provvedimento sopravvenuto, pur non pienamente satisfattivo, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale sottolinea che l’evidenza di tale soluzione esime il Collegio dal segnalare d’ufficio la questione di improcedibilità ex art. 73, comma 3, c.p.a., anche perché il ricorrente, pur insistendo formalmente per l’accoglimento, ha dichiarato di riservarsi l’autonoma impugnazione dell’ordinanza.
Quanto alle spese, il Collegio esclude profili di censurabilità della condotta comunale. La segnalazione rimandava alla relazione tecnica allegata senza identificare gli specifici abusi da reprimere; gli accertamenti sono stati effettuati con contenuto ritardo e comunque prima della notificazione del ricorso; la tempistica del procedimento appare compatibile con la complessità della situazione di fatto; solo per una parte delle opere, e non le più significative, è stata riscontrata la sussistenza del carattere abusivo.
Per queste ragioni la richiesta di condanna alle spese non è accolta. Stante la mancata costituzione del Comune, le spese di lite sono dichiarate irripetibili. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
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