Riesame cautelare, atti nuovi del P.M. e onere di consultazione del fascicolo (Cass. pen. Sez. III n. 28472 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame di misure cautelari personali, l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone al Pubblico ministero un obbligo di trasmissione “minimo”, limitato agli atti su cui si fonda la misura e agli elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato. Gli atti sopravvenuti privi di connotazione favorevole possono essere trasmessi, ma non debbono, sicché non sussiste alcun obbligo di avvisare la difesa del loro deposito: l’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. pone a carico della parte l’onere di accedere al fascicolo, verificarne la composizione e chiedere il rinvio per controdedurre. Il Tribunale può utilizzare tali documenti quando il contraddittorio sul loro contenuto sia ancora possibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 03.03.2026, ha respinto la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale del 09.02.2026, con cui era stata applicata la custodia in carcere in relazione a reati di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni della figlia minore, commessi dai dieci ai tredici anni della persona offesa.

Avverso tale provvedimento il ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 309, comma 5, cod. proc. pen., per non essere stato avvisato del deposito, avvenuto il giorno stesso dell’udienza camerale, di una relazione psicologica trasmessa dal Pubblico ministero e utilizzata dal Tribunale a fini decisori. Con il secondo censura il riconoscimento di esigenze cautelari concrete e attuali e l’adeguatezza della misura custodiale in luogo degli arresti domiciliari richiesti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., qualificandolo come norma che impone un obbligo di trasmissione “minimo”. Rientrano in esso gli atti selezionati dal P.M. a sostegno della richiesta cautelare e gli elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato. Gli altri atti sopravvenuti, privi di tale connotazione favorevole, possono essere trasmessi se il P.M. lo ritenga opportuno, non essendovi alcun obbligo in proposito.

Quanto all’utilizzabilità, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il Tribunale del riesame può servirsi di documenti formati dopo l’ordinanza applicativa, purché prodotti nel corso dell’udienza, quando è ancora possibile instaurare il contraddittorio sul loro contenuto. La Corte richiama sul punto Sez. 1 n. 11091 del 2022, Sez. 3 n. 4647 del 2016, Sez. 1 n. 45246 del 2003 e Sez. 1 n. 21613 del 2024, ribadendo che l’acquisizione è mera facoltà, esercitabile entro il perimetro del contraddittorio assicurato.

Sul piano processuale, la Corte esclude che l’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. imponga di comunicare alle parti il pervenimento degli atti o il deposito di quelli ulteriori: gli atti restano depositati in cancelleria fino al giorno dell’udienza, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia. È onere della parte accedere al fascicolo e, se del caso, chiedere un rinvio per controdedurre. Il ricorrente non illustra le circostanze che avrebbero impedito la consultazione della relazione, né deduce la decisività del documento, omettendo la c.d. prova di resistenza sulle risultanze residue.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Opera la duplice presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: il giudice che non ritenga superata la presunzione relativa deve solo dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincerla, con motivazione più onerosa quando la difesa alleghi elementi specifici. Il Tribunale ha richiamato la gravità dei fatti, l’arco temporale quadriennale delle condotte, l’epoca non risalente dell’ultimo episodio e la persistente ricerca della figlia, desumendone la pervicacia e l’inadeguatezza di misure diverse dal carcere. La Corte richiama Sez. Un. n. 16 del 1994, Sez. Un. n. 20769 del 2016, Sez. 3 n. 12485 del 2025 e Sez. 6 n. 31587 del 2023, secondo cui il tempo trascorso va espressamente valutato, ma l’apprezzamento delle esigenze cautelari resta insindacabile in cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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