Resistenza a pubblico ufficiale: divincolarsi per sottrarsi alla presa integra il reato (Cass. pen. Sez. VII n. 6172 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. il comportamento di chi, per impedire il proprio arresto, non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga. Il divincolarsi e lo strattonare assumono quindi rilievo penale e non sono riconducibili a una resistenza passiva. Sussiste inoltre il medesimo reato, e non quelli di ingiuria e minaccia, quando il comportamento aggressivo verso il pubblico ufficiale è diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio, trascendendo la mera volgarità. L’applicazione delle attenuanti generiche e il giudizio di prevalenza non possono fondarsi sulla scelta dell’imputato di definire il processo con il rito abbreviato.

Il Fatto

La vicenda riguarda tre imputati condannati, in primo grado e poi in appello, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 15.11.2023, aveva confermato la condanna, ricostruendo le singole condotte violente e minacciose poste in essere dagli imputati per opporsi agli operanti.

Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Hanno sostenuto che si sarebbe trattato di meri divincolamenti, al più riconducibili a una “resistenza passiva”. Un ricorrente ha inoltre censurato la qualificazione giuridica dei fatti; altri due hanno contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la conferma della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando che i motivi erano reiterativi delle doglianze già formulate in appello e manifestamente infondati. La Corte territoriale aveva, infatti, evidenziato in modo adeguato le singole condotte violente e minacciose poste in essere dagli imputati per opporsi agli operanti.

Prive di fondamento sono state ritenute le censure secondo cui si sarebbe trattato di meri divincolamenti. Richiamando la Sez. I n. 29614 del 31.03.2022, la Corte ha precisato che integra il reato di resistenza il divincolarsi posto in essere per impedire il proprio arresto, ogni qualvolta il soggetto non si limiti a una mera opposizione passiva, ma impieghi la forza per neutralizzare l’azione del pubblico ufficiale e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga. Tale situazione è stata ritenuta sussistente nel caso di specie, per come ricostruita dalla sentenza impugnata.

Manifestamente infondate sono risultate anche le doglianze sulla qualificazione giuridica. La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio — richiamato dalla Sez. VI n. 23684 del 14.05.2015 — secondo cui sussiste il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., e non quelli di ingiuria e minaccia, quando il comportamento aggressivo verso il pubblico ufficiale è diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio, trascendendo la mera espressione di volgarità ingiuriosa.

Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha escluso la possibilità di un giudizio di prevalenza, con motivazione non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità. Ha richiamato la Sez. III n. 46463 del 17.09.2019, secondo cui l’applicazione delle attenuanti generiche, e a maggior ragione la censura sulla dosimetria, non può fondarsi sulla scelta del rito abbreviato, che già implica ex lege una predeterminata riduzione della pena. La Corte ha infine indicato analiticamente i precedenti penali a carico di due ricorrenti, dimostrativi di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, giustificando la conferma della recidiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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