Omessa decisione sull’istanza di revocazione della confisca e prova nuova (Cass. pen. Sez. 2 n. 3610 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della confisca di prevenzione, è affetto da vizio di omessa pronuncia il decreto che, dopo la trattazione congiunta di due istanze, non esamini affatto la posizione di uno dei richiedenti, il cui nominativo non compare neppure nell’intestazione del provvedimento. La prova nuova rilevante ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell’ambito del procedimento di prevenzione, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza di revocazione proposta nell’interesse di due richiedenti, volta ad ottenere la revocazione della confisca di un immobile disposta dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto divenuto definitivo. Avverso il decreto le ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione, deducendo la mancata pronuncia sulla posizione di una di esse, relativa ad altri immobili, e l’erronea esclusione del carattere di novità delle prove allegate, consistente in nuova documentazione bancaria che avrebbe dimostrato la titolarità dei fondi impiegati per l’acquisto del bene.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla posizione della richiedente non esaminata, rilevando come la Corte di appello, pur avendo proceduto alla trattazione congiunta delle due istanze e riservandosi di decidere, non avesse mai menzionato il suo nominativo nel decreto impugnato. Tale omissione integra un evidente vizio di omessa pronuncia, imponendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento limitatamente a quella posizione, con trasmissione degli atti al giudice di merito per l’ulteriore corso.
Quanto alla posizione dell’altra richiedente, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. La documentazione prodotta, ivi compresa la missiva comprovante l’offerta risarcitoria e gli estratti del conto corrente postale, era già nella piena disponibilità della ricorrente nel corso del procedimento di prevenzione, essendo stata allegata alla consulenza tecnica redatta in data successiva su incarico del terzo interessato e prodotta nel giudizio di merito. Gli atti estrapolati dall’archivio dei rapporti finanziari confermavano, inoltre, circostanze già acclarate nel decreto di confisca di primo grado.
La Corte ha, quindi, correttamente applicato il principio per cui non è qualificabile come prova nuova quella deducibile ma non dedotta nel procedimento di prevenzione, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore, evenienza non prospettata né dimostrata. L’inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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