Ottemperanza e mora del creditore nella restituzione dei terreni occupati (Cons. Stato n. 6465 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’offerta non formale della prestazione, ai sensi dell’art. 1220 c.c., vale a far cessare la mora del debitore, ma non libera quest’ultimo, che deve completare la procedura di mora del creditore secondo l’art. 1216 c.c., con intimazione a ricevere la cosa e, in caso di rifiuto, nomina di un sequestratario. L’obbligo restitutorio non può essere subordinato al rilascio di certificazioni ambientali non previste dal giudicato. Quanto al risarcimento, in caso di obbligazione solidale si applica l’art. 1302 c.c.: ciascun condebitore può opporre in compensazione il credito di un altro condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo, con la conseguenza che il residuo resta esigibile nei confronti degli altri condebitori.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un lotto di terreni nel Comune di Caserta, occupati dal 2004 per la realizzazione di un sito di stoccaggio provvisorio nell’ambito dell’emergenza rifiuti in Campania. Con una prima pronuncia il TAR Campania aveva accolto solo le domande relative all’ammissione al passivo della massa passiva commissariale. Con la sentenza n. 5862 del 2022 il Consiglio di Stato ha poi accolto le domande residue, condannando in solido il Comune e la Presidenza del Consiglio alla restituzione dei terreni e al risarcimento del danno da occupazione abusiva.
La società ha proposto ricorso per ottemperanza, lamentando la restituzione solo parziale e il pagamento incompleto del risarcimento. La Presidenza ha eccepito di non essere competente alla consegna dell’area e di aver corrisposto la propria quota del cinquanta per cento. Il Comune ha invocato lo stato di dissesto e un’offerta di compensazione con crediti per imposte non versate.
La Motivazione della Corte
Sulla restituzione, il Collegio rileva che il Comune, il 17 novembre 2022, ha fatto offerta non formale della prestazione. Ai sensi dell’art. 1220 c.c. a quella data cessa la mora. Tuttavia il debitore non è liberato: deve completare la procedura di mora del creditore ex art. 1216 c.c., intimando alla società di ricevere la cosa mediante atto notificato e, in caso di rifiuto, chiedendo la nomina di un sequestratario.
La sentenza ottemperanda non condiziona la restituzione al rilascio di alcuna certificazione. Il Collegio esclude quindi che si debba stabilire se una certificazione sullo stato del terreno sia dovuta, e da chi, restando la questione eventualmente oggetto di autonomo giudizio. Le doglianze sul punto non trovano ingresso.
Sul pagamento, non è contestata la compensazione intervenuta rispetto al Comune fino all’ammontare del controcredito per imposte. Residua la parte del debito che la ricorrente vuole porre a carico della Presidenza, atteso lo stato di dissesto del Comune. Si applica l’art. 1302 c.c., per cui ciascun condebitore solidale può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo nei limiti della sua parte.
Il Collegio dichiara procedibile il giudizio di ottemperanza, essendo rispettato il termine ex art. 14 d.l. n. 669/1996. Il dovuto si calcola con i criteri della sentenza ottemperanda, considerando l’indennità dal 29 marzo 2006, inizio della responsabilità della Presidenza, al 17 novembre 2022, con rivalutazione e interessi fino al saldo, detraendo l’acconto versato.
In conclusione, il Collegio ordina l’ottemperanza nei termini esposti e respinge le domande di nomina del commissario ad acta e di fissazione della penalità di mora, non ravvisando il rischio di inerzia delle amministrazioni. Le spese sono compensate per la complessità in fatto della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1216 c.c. – Intimazione di ricevere la consegna di un immobile
- Art. 1220 c.c. – Offerta non formale
- Art. 1302 c.c. – Compensazione