Ritardi e variante non motivata nella gestione PNRR di un asilo nido (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 266 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione dei progetti finanziati dal PNRR, il soggetto attuatore è responsabile dell’attuazione dell’intervento secondo i principi della sana gestione finanziaria, con risorse vincolate di destinazione. Il ritardo accumulato rispetto al cronoprogramma, aggravato da una variante progettuale non adeguatamente motivata, integra profili di criticità che la Sezione regionale di controllo accerta allo stato degli atti. La decisione di dislocare l’opera in sito diverso, adottata dopo la positiva conclusione della verifica della prima progettazione, deve essere sorretta da motivazione congrua, tanto più quando determini un ulteriore allungamento dei tempi in luogo dell’accelerazione richiesta.
Il Fatto
Il progetto riguarda la realizzazione di un asilo nido nell’ambito della misura M4C1I1.1, identificato dal CUP n. C75E22000090006, del valore complessivo di euro 531.300,00, di cui è soggetto attuatore il Comune. Nell’ambito del programma dei controlli, la Sezione ha avviato d’ufficio il procedimento sulla gestione dell’intervento, richiedendo al Comune una relazione sullo stato di avanzamento.
Dai dati del sistema ReGiS emergeva un avanzamento economico-finanziario pari allo 0,00 per cento e costi realizzati pari a zero sul totale del progetto. L’Ente ha riscontrato la richiesta istruttoria, rappresentando le fasi procedurali, le criticità incontrate e la gestione contabile delle risorse.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo del PNRR, richiamando il Regolamento (UE) 2021/241 e il d.l. n. 77 del 2021, conv. dalla l. n. 108 del 2021, che definisce il quadro di attuazione e i poteri sostitutivi in caso di rischio per il conseguimento degli obiettivi. Il vincolo di destinazione delle risorse permane per tutta la durata del programma, con anticipazioni disciplinate dal DM MEF 11 ottobre 2021 e dal d.l. n. 19 del 2024.
Sul piano della gestione amministrativa, la Corte rileva un ritardo già nella fase di aggiudicazione, pari a 20 giorni, poi aggravatosi nella stipulazione del contratto fino a 129 giorni consecutivi. Nella successiva fase esecutiva, invece di una accelerazione, si registra un ulteriore aggravamento: la decisione di dislocare l’edificio in area limitrofa, assunta dopo la positiva conclusione della verifica della prima progettazione, non appare adeguatamente motivata.
La Sezione osserva che le ragioni addotte dall’Ente risultano poco perspicue. Il trasferimento del sito non ha evitato il maggior dispendio di tempi e risorse per le indagini archeologiche, posto che dalla sospensione dei termini contrattuali del gennaio 2024 si è giunti alla nuova sospensione del novembre 2024, e che i saggi archeologici sono stati comunque affidati e interamente finanziati con fondi comunali. L’inadeguato livello di accuratezza della progettazione emerge dunque dalla sequenza delle sospensioni e riattivazioni dei termini.
Quanto al ridimensionamento del finanziamento, la Corte rileva che l’Ente non chiarisce in che modo esso abbia inciso sulla necessità di rideterminare la collocazione dell’edificio. Sul fronte contabile, inoltre, il Comune non ha fornito risposta puntuale sulle contestazioni relative al ritardo nell’esecuzione e nella rendicontazione dei pagamenti, e ha omesso di trasmettere gli impegni e i pagamenti richiesti. La Sezione richiama l’art. 18-quinquies, c. 1, del d.l. n. 113 del 2024, conv. dalla l. n. 143 del 2024, sul trasferimento delle risorse entro trenta giorni dalla richiesta.
In conclusione, la Corte accerta, allo stato degli atti, la presenza dei profili di criticità descritti, dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale e una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026, con pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.
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Nota della Redazione
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