Destituzione del dipendente e revoca della pensione per inidoneità (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 126 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del trattamento pensionistico diretto di inabilità, conseguente al provvedimento disciplinare di destituzione, trova il proprio fondamento nella condizione risolutiva espressa contenuta nel decreto di cessazione dal servizio per inidoneità per attitudine. Una volta integrata la condizione risolutiva, l’efficacia del titolo che ha fondato il diritto alla pensione cessa in via automatica e con effetto retroattivo, con decorrenza dalla data fissata per la destituzione. Non sussiste, in capo al dipendente, alcun affidamento meritevole di tutela sulla spettanza definitiva del trattamento, essendo egli a conoscenza sin dall’origine della vicenda penale e dei possibili esiti disciplinari. La definizione del giudizio penale per prescrizione non impedisce all’amministrazione di valutare le condotte in sede disciplinare, non operando il giudicato assolutorio di cui all’art. 653 cod. proc. pen. rispetto ai capi estinti per prescrizione.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, era stato collocato a riposo per inidoneità per attitudine con decreto ministeriale del 7 aprile 2015, con decorrenza dal 12 aprile 2015, percependo la pensione diretta di inabilità. A seguito di un procedimento disciplinare concluso con decreto di destituzione del 10 maggio 2023, con decorrenza fissata al marzo 2010, l’INPS aveva revocato la pensione con determina del 3 ottobre 2023 e disposto il recupero delle somme versate.
Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti alla Corte dei conti, chiedendo il ripristino definitivo del trattamento pensionistico. Egli ha sostenuto l’illegittimità della revoca per essere il procedimento disciplinare fondato sugli stessi fatti già oggetto del processo penale, concluso in parte con assoluzione perché il fatto non sussiste e in parte con prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha innanzitutto precisato l’oggetto del proprio esame, ribadendo che la sua cognizione è piena sul rapporto previdenziale e non è preordinata all’annullamento degli atti amministrativi. Il vaglio concerne l’an e il quantum del diritto alla pensione, restando esclusa ogni incidenza dei vizi di legittimità degli atti dell’amministrazione.
Nel merito, il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen., opera solo per i capi per cui è stato accertato che il fatto non sussiste. Per i capi definiti con prescrizione, invece, la pronuncia è intervenuta su un profilo preliminare, senza accertamento sull’offensività delle condotte, con la conseguenza che resta pieno lo spazio di valutazione dell’amministrazione in sede disciplinare.
La Corte ha poi escluso la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela. Il decreto ministeriale di cessazione dal servizio per inidoneità recava espressamente una condizione risolutiva per l’ipotesi in cui, alla conclusione del procedimento penale, fosse conseguita la risoluzione autoritativa del rapporto per motivi disciplinari, con decorrenza dal marzo 2010. Integratasi tale condizione con il decreto di destituzione, l’efficacia del titolo che fondava il diritto alla pensione è venuta meno in via automatica e retroattiva.
Quanto al periodo di sospensione cautelare, la Corte ha ribadito che esso non è computabile ai fini pensionistici, non determinando la breve ripresa del servizio alcuna cesura tra la misura cautelare e il provvedimento disciplinare definitivo. Infine, è stata esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni valevoli per i Corpi militari: la caducazione del trattamento pensionistico non deriva da tale applicazione, ma dal funzionamento delle disposizioni comuni che regolano la materia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.