Scorporo IVA sui ricavi in nero escluso in assenza di prova dell’incorporazione nel prezzo (Cass. civ. Sez. 5 n. 10166 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo, ricostruito sulla base di documentazione extracontabile, i costi rinvenuti nella contabilità parallela che ha consentito la determinazione dei maggiori ricavi sono deducibili, purché risultino dallo stesso avviso di accertamento e la loro valutazione sia stata adeguatamente motivata dal giudice di merito. Diversamente, lo scorporo dell’IVA dai ricavi occulti non è ammesso in assenza della prova che l’imposta sia stata incorporata nel prezzo delle operazioni specifiche poste in essere dal contribuente: in tali ipotesi deve presumersi che l’IVA non sia stata applicata, atteso che il suo recupero resta comunque possibile attraverso l’esercizio della rivalsa ai sensi dell’art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633/1972.
Il Fatto
A seguito di controlli della Guardia di Finanza relativi agli anni d’imposta 2014-2018, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società un avviso di accertamento concernente il 2014, con cui si determinavano incassi in nero per un importo complessivo, risultanti da documenti extracontabili rinvenuti in sede di perquisizione, nonché compensi versati in nero al personale, sui quali non era stata operata la ritenuta. La società impugnava l’avviso, chiedendo il riconoscimento dei costi e lo scorporo dell’IVA dai ricavi occulti.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, detraendo dai maggiori ricavi i costi emergenti dalla contabilità parallela e disponendo lo scorporo dell’IVA. L’appello dell’Amministrazione veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che confermava la deducibilità dei costi e lo scorporo dell’imposta. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato distintamente le due questioni. Quanto al primo motivo, relativo alla deduzione dei costi, la Cassazione ha richiamato il principio per cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023, il contribuente può opporre la prova presuntiva contraria eccependo un’incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione da detrarre dai maggiori ricavi. La Corte ne ha tratto la conseguenza che, se è possibile dedurre i costi determinati in via presuntiva, a maggior ragione sono deducibili quelli risultati dalla contabilità parallela, sempre che l’amministrazione ne abbia dato atto nell’avviso di accertamento, come nel caso di specie per i compensi versati al personale. L’eventuale valutazione circa l’attendibilità di tale contabilità e la possibilità che i costi fossero già stati annotati nella contabilità regolare integrano profili di merito, non sindacabili in sede di legittimità.
Il secondo motivo, concernente lo scorporo dell’IVA dai ricavi in nero, è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha osservato che, quando i ricavi vengono accertati sulla base di documentazione extracontabile, deve presumersi che sugli stessi non sia stata applicata l’IVA, il cui funzionamento richiede il rispetto di precise formalità anche di natura contabile. Lo scorporo postula invece che il contribuente abbia dedotto e provato l’incorporazione dell’imposta nel prezzo dei beni o dei servizi forniti, come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata in motivazione.
La Corte ha inoltre evidenziato che il sistema dell’IVA si fonda sul principio di neutralità, volto a sollevare l’imprenditore dall’onere dell’imposta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Qualora l’IVA non sia stata applicata o manchi la prova che lo sia stata, essa non può essere scorporata. A ciò si aggiunge il rilievo per cui, ai sensi dell’art. 99, comma 1, primo periodo, del Tuir, le imposte per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa non sono ammesse in deduzione, con la conseguente indeducibilità dell’imposta. Il recupero dell’IVA accertata resta comunque possibile per il contribuente attraverso l’esercizio della rivalsa, che l’art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 non preclude ove ne sussistano i presupposti.
In definitiva, la Corte ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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