Imposta unica sulle scommesse: per il 2015 resta valido il metodo di calcolo dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011 (Cass. civ. Sez. 5 n. 19747 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell’imposta su un imponibile forfettario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, prevista dall’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, si applica esclusivamente ai soggetti non collegati al totalizzatore nazionale che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016, termine così prorogato dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015. Per i precedenti periodi d’imposta, inclusi quelli anteriori al 2016, anche nei confronti dei soggetti non regolarizzati, resta applicabile il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava a una società di scommesse estera e al titolare di un centro di trasmissione dati un avviso di accertamento per l’anno 2015, relativo all’imposta unica sulle scommesse, oltre a interessi e sanzioni. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che accoglieva parzialmente il ricorso. A seguito dell’appello dell’Agenzia, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio riformava la decisione, confermando la pretesa impositiva. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo di ricorso, entrambi infondati. Con essi i ricorrenti contestavano l’applicabilità della normativa al bookmaker estero che svolge attività lecita e denunciavano la violazione degli artt. 56 ss. TFUE, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Sul punto, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha escluso profili di illegittimità per le annualità dal 2011 in poi, e la sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha ritenuto la normativa italiana non discriminatoria, applicandosi l’imposta a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione in base al luogo di stabilimento. La Corte ha quindi escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, essendo la questione già compiutamente definita. Ha inoltre precisato che la giurisprudenza penale, che esclude la rilevanza penale dell’attività di intermediazione in capo al bookmaker estero, non incide sulla soggettività passiva all’imposta unica, che l’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 riferisce a chiunque gestisca le scommesse, con o senza concessione.
Il secondo motivo di ricorso è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ricostruito il quadro normativo, osservando che l’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, nel testo originale, disponeva l’applicazione del nuovo metodo di calcolo forfettario per i periodi d’imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015. Tale decorrenza è stata però successivamente differita al 1° gennaio 2016 dall’art. 1, comma 926, della l. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che ha modificato la disposizione, sostituendo il riferimento al 1° gennaio 2015 con quello al 1° gennaio 2016.
Ne consegue che, per i periodi d’imposta precedenti al 2016, tra cui rientra l’anno oggetto di accertamento, continua ad applicarsi, anche per i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione, il metodo di calcolo previsto dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, che determina la base imponibile in via induttiva sulla base della raccolta media della provincia, qualora non emergano elementi documentali dell’ammontare delle giocate. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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