Errore di fatto sulla prescrizione emendabile solo se percettivo e non valutativo (Cass. pen. Sez. I n. 36309 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza di cassazione che abbia omesso di rilevare l’intervenuta prescrizione è ammissibile solo quando la statuizione sia conseguenza esclusiva di un errore percettivo, determinato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una valutazione giuridica o da un apprezzamento di fatto. L’art. 625-bis cod. proc. pen. presuppone che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo e che emerga con chiarezza che la valutazione del giudice non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, implicante specifiche valutazioni giuridiche. Qualora il rinvio dell’udienza sia disposto in accoglimento di un’istanza difensiva, la sospensione della prescrizione opera per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinata dal giudice in ragione delle esigenze organizzative dell’ufficio e del contemperamento dei diritti delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Caltanissetta, per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 29 ottobre 2025, aveva rigettato il ricorso.
Avverso tale decisione l’imputato propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto nella lettura del verbale dell’udienza del 13 gennaio 2022, con conseguente erroneo computo del termine di prescrizione e omessa declaratoria di estinzione del reato. Secondo la difesa, il rinvio al 5 maggio 2022 era stato determinato da esigenze organizzative del Tribunale, non da una richiesta del difensore, che aveva invece chiesto la trattazione ad horas.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra errore percettivo ed errore valutativo. Richiamando la Sez. I n. 22866 del 2026 e la Sez. IV n. 35026 del 2025, ribadisce che il rimedio dell’art. 625-bis cod. proc. pen. opera solo quando la mancata rilevazione della prescrizione sia conseguenza esclusiva di una svista o di un equivoco, e non quando derivi da una valutazione giuridica o da un apprezzamento di fatto.
Nel caso concreto, la Corte esclude che vi sia stato un errore percettivo. Dal verbale del 13 gennaio 2022 emerge che il difensore aveva chiesto un rinvio ad horas; la richiesta fu accolta, ma fu disposto un rinvio ad dies in ragione delle esigenze organizzative dell’organo giudicante. Il giudice, dunque, non ha frainteso il contenuto dell’istanza, ma ne ha regolato le modalità di attuazione.
Il percorso argomentativo si concentra poi sul computo del periodo di sospensione. La decisione di includere nel computo i centododici giorni dal 13 gennaio al 5 maggio 2022 «per istanza di rinvio del difensore, accolta dal Giudice senza riconoscere un legittimo impedimento» costituisce, per la Corte, una valutazione giuridica compiuta prima dal giudice del merito e poi avallata in sede di legittimità. Tale affermazione, testualmente riportata, non è contestabile con lo strumento utilizzato dal ricorrente.
A sostegno, la Corte richiama la Sez. III n. 29885 del 2015: quando il rinvio dell’udienza sia disposto in accoglimento di un’istanza difensiva, la sospensione della prescrizione opera per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio, ai diritti delle parti e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo ed efficienza della giurisdizione. Sia l’an sia il quantum del rinvio rientrano nella discrezionalità del giudice.
Da ciò consegue che gli effetti negativi in punto di prescrizione ridondano sulla difesa, che non era presente all’udienza all’ora stabilita. Irrilevante che la richiesta non sia stata accolta negli esatti termini formulati: si tratta di un rischio collegato alle esigenze dell’ufficio che il difensore deve ponderare nel momento in cui decide di avvalersi di tale facoltà. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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