Esecuzione del giudicato sull’obbligo di accredito della Carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 148 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio avverso l’omessa esecuzione del giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito nella legge n. 30/97, per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici. L’omesso adempimento non contestato e la mancata costituzione dell’Amministrazione integrano prova dei presupposti per l’accoglimento. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine fissato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta. Alla condanna consegue il pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Secondo la ricorrente, nonostante la regolare notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato — comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma — l’Amministrazione non aveva accreditato quanto dovuto. Ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di mettere a disposizione l’importo mediante accredito sulla carta elettronica del docente e che fosse fissata la somma dovuta per ogni ritardo o inosservanza successiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, emergono i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di cui all’art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Il Tribunale accerta altresì l’inutile decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito nella legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine è decorso dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero, idoneo allo scopo, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dal Collegio.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Accoglie inoltre la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza e sino all’adempimento, spontaneo o in via sostitutiva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi € 700,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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