Indennità accessorie al trasferimento d’autorità e prova del mutamento di residenza (Cons. Stato n. 3199 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le indennità c.d. di prima sistemazione e di masserizie previste dall’art. 21 l. n. 836 del 1973 e dall’art. 8, comma 5, d.P.R. n. 163 del 2002 sono distinte dall’indennità di trasferimento d’autorità di cui all’art. 1 l. n. 86 del 2001 e non discendono automaticamente dal mero trasferimento d’ufficio. Esse presuppongono l’effettivo mutamento della residenza o anche solo del domicilio del dipendente, da solo o con la famiglia, e sono volte a indennizzare forfetariamente le maggiori spese sostenute per reperire e avviare una nuova sistemazione. L’onere di provare tale elemento costitutivo grava sul dipendente e non può essere supplito dai poteri istruttori del giudice, operando il principio dell’art. 2697 c.c. e non il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Le indennità sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2, comma 1, r.d.l. n. 295 del 1939, con dies a quo in ogni scadenza di pagamento successiva al trasferimento.
Il Fatto
Gli appellanti, appartenenti all’Arma dei carabinieri, avevano prestato servizio presso la sede Nato di Bagnoli e, dopo la soppressione della stessa, erano stati trasferiti presso la sede di Lago Patria, nel comune di Giugliano in Campania. Con una precedente pronuncia il Consiglio di Stato aveva qualificato quel trasferimento come d’autorità, riconoscendo l’indennità prevista dall’art. 1 l. n. 86 del 2001.
Con successiva istanza gli interessati diffidavano l’amministrazione al pagamento dell’indennità di prima sistemazione e di quella di masserizie, oltre agli interessi sulle somme già riconosciute. Il Ministero della difesa respingeva la richiesta, osservando che il giudicato riguardava esclusivamente l’indennità ex art. 1. Il TAR Campania respingeva il ricorso per difetto di prova dell’effettivo trasferimento della residenza o del domicilio, compensando le spese. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che tra gli appellanti non figurano tutti gli originari ricorrenti e che non è stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda sugli interessi, divenuta così giudicato interno.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama integralmente, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a., la propria recente sentenza n. 2046 del 12.03.2026. Da essa si ricava che le indennità accessorie sono autonome rispetto all’indennità di trasferimento d’autorità, che richiedono l’effettivo mutamento della residenza o del domicilio e che sono soggette a prescrizione quinquennale. Il trasferimento d’ufficio, da solo, non è titolo sufficiente.
Nel caso concreto gli appellanti si erano limitati a sostenere che il diritto alle indennità sorgerebbe automaticamente per effetto del solo trasferimento, senza necessità di variazione della residenza. L’assunto è infondato: entrambe le indennità mirano a compensare il disagio derivante dall’effettivo spostamento del centro di vita del militare nella nuova sede. Era quindi loro onere dimostrare il mutamento del baricentro di vita e di interessi, almeno mediante la variazione del domicilio conseguente al trasferimento.
Il Collegio esclude che il difetto di prova possa essere colmato con i poteri istruttori officiosi, tanto più in grado di appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a.. La controversia verte su crediti di lavoro e in essa opera pienamente il principio dell’onere della prova, non il metodo acquisitivo tipico dell’azione di annullamento. L’istanza istruttoria proposta in appello è perciò respinta.
Correttamente, dunque, il TAR aveva respinto la domanda con riguardo a entrambe le indennità per difetto di prova del requisito richiesto. La medesima carenza travolge anche la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché le due indennità sono accomunate dai medesimi presupposti. L’appello è respinto e gli appellanti sono condannati in solido alla rifusione delle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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