Incentivi ispettivi riservati al solo personale di ruolo dell’INL (Cons. Stato n. 3198 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il personale dell’Arma dei carabinieri assegnato ai Nuclei ispettorato del lavoro non rientra nella nozione di personale ispettivo destinatario degli incentivi previsti dall’art. 14, comma 1, lett. d), del d.l. n. 145/2013. L’equiparazione disposta dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 149/2015 concerne esclusivamente i poteri ispettivi, non lo status di appartenenza né il trattamento economico. La clausola che riserva le risorse all’incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell’Ispettorato, introdotta dall’art. 8 del d.lgs. n. 149/2015, circoscrive in modo inequivoco la platea dei beneficiari, escludendo il contingente militare qualificato come aggiuntivo rispetto alla dotazione organica. La diversa appartenenza ordinamentale giustifica l’asimmetria di trattamento e non integra disparità di trattamento né profili di illegittimità costituzionale. L’estensione del beneficio richiederebbe un’espressa base normativa di rango primario con relativa copertura finanziaria.
Il Fatto
I ricorrenti, militari dell’Arma dei carabinieri in servizio presso i Nuclei ispettorato del lavoro, chiedono la corresponsione degli incentivi previsti dall’art. 14, comma 1, lett. d), del d.l. n. 145/2013 e la condanna dell’amministrazione al pagamento. Impugnano la circolare del 30 gennaio 2015, il d.m. n. 29/2018 e il decreto dirigenziale n. 15/2021, che riservano le misure al personale di ruolo dell’Agenzia.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 6082 del 2023, respinge ricorso e motivi aggiunti, escludendo l’assimilabilità dei militari agli impiegati civili. Propongono appello, deducendo carenza di motivazione, travisamento del materiale istruttorio, disparità di trattamento e omessa pronuncia sulle domande subordinate di risarcimento e di indennizzo ex art. 2041 c.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e ritiene che, già sul piano testuale, il personale dell’Arma assegnato ai N.I.L. non rientri nella nozione di personale ispettivo. La formula riprende quella dell’art. 6 del d.lgs. n. 124/2004, riferita al personale in forza presso le direzioni del lavoro. I militari, per espressa qualificazione legislativa, non sono “in forza” all’Ispettorato, ma vi sono assegnati come contingente aggiuntivo rispetto alla dotazione organica.
L’equiparazione dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 149/2015 riguarda i soli poteri ispettivi, con espressa esclusione del potere di conciliazione: si tratta di equiparazione selettiva, non di assimilazione generalizzata. L’art. 8 del d.lgs. n. 149/2015 destina poi le risorse all’incentivazione del personale ispettivo “di ruolo” dell’Ispettorato, aggettivazione che circoscrive la platea dei beneficiari. L’imputazione all’Ispettorato degli oneri retributivi attiene al solo piano finanziario e non modifica lo status.
La conclusione trova fondamento sistematico nei principi di specialità e autosufficienza dell’ordinamento militare. Il trattamento economico dell’Arma è disciplinato dal codice dell’ordinamento militare (artt. 1776, 1777, 2153 e 2154), sistema autosufficiente non integrabile con le categorie del personale civile. La Corte richiama Corte cost. n. 270 del 2022 e n. 36 del 2023, nonché Cons. Stato, sez. IV, n. 1462 del 2023: l’estensione richiederebbe una base normativa primaria con copertura finanziaria, allo stato insussistente.
Gli atti impugnati risultano vincolati in attuazione di una scelta legislativa, onde non è configurabile il vizio di disparità di trattamento. La nota istruttoria dell’Ispettorato è inammissibile quale atto privo di natura provvedimentale. Quanto alle domande subordinate, il Collegio le esamina per l’effetto devolutivo dell’appello e le ritiene infondate: difetta l’illegittimità dell’azione amministrativa e l’attività ispettiva si iscrive nel rapporto di servizio, escludendo l’ingiustificato arricchimento. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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