Indennità aggiuntiva AAMS anche per servizio prestato presso ETI senza transito definitivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14296 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e applicato temporaneamente presso l’ETI ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, che non sia transitato in via definitiva nei ruoli di quest’ultimo ente, ha diritto a percepire l’indennità aggiuntiva prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984 anche per il periodo durante il quale ha prestato servizio presso il citato ETI, che va computato ex art. 6 dello stesso d.P.R. n. 1034. I dipendenti ex AAMS transitati in via definitiva all’ETI non hanno invece diritto a percepire la medesima indennità per il periodo di lavoro svolto presso quest’ultimo ente, perché dopo il trasferimento il loro rapporto di impiego è intercorso, assieme a quello di servizio, solo con l’ETI.
Il Fatto
Una ex dipendente AAMS ottiene dal Tribunale di Foggia l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il decreto, emesso in favore della lavoratrice per un importo di € 10.730,00 a titolo di indennità aggiuntiva di fine servizio, viene revocato in primo grado.
La lavoratrice propone appello e la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2605/2019, accoglie il gravame e rigetta l’originaria opposizione. Il Fondo ricorre allora per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso. La questione riguarda la valenza, ai fini dell’iscrizione e del computo, del periodo di servizio prestato dalla dipendente presso l’ETI.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come distacco, e non come trasferimento, la posizione della dipendente presso l’ETI. Il periodo trascorso presso l’ente non avrebbe dunque potuto rilevare ai fini dell’iscrizione al Fondo.
La Corte richiama anzitutto i propri precedenti su contenziosi analoghi tra il Fondo e gli ex dipendenti AAMS, individuati nelle ordinanze della Sezione 6-L n. 35097, 29289, 29270 e 29269 del 2022, nelle quali la questione del trasferimento era stata dichiarata inammissibile per difetto di argomentazione rispetto alla motivazione della sentenza di appello. Nella fattispecie il Collegio conferma l’inammissibilità delle contestazioni della ricostruzione in fatto: la Corte territoriale ha accertato, con un accertamento di merito non più sindacabile, che la dipendente non è mai transitata alle dipendenze dell’ETI, e i documenti utilizzati a tal fine non possono essere riesaminati in sede di legittimità.
Resta però da esaminare, diversamente dai precedenti del 2022, il profilo di violazione di legge relativo al regolamento del Fondo e al d.lgs. n. 283 del 1998. Il Fondo è stato istituito dall’art. 1 del d.P.R. n. 211 del 1981; l’indennità in discussione, disciplinata dal d.P.R. n. 1034 del 1984, ha natura di trattamento di fine rapporto e spetta agli iscritti quando cessano di appartenere al personale del MEF.
La Corte distingue due categorie di ex dipendenti AAMS che hanno svolto attività presso l’ETI. I lavoratori transitati in via definitiva nei ruoli dell’ente ricadono nell’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998 e, per il periodo presso l’ETI, cessano di appartenere al ruolo provvisorio, onde non maturano l’indennità. Gli altri, assegnati temporaneamente ex art. 4, comma 1, rimangono nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze.
Per questa seconda categoria il Collegio accoglie la tesi più favorevole al dipendente, valorizzando l’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001: gli oneri economici delle prestazioni rese presso altre amministrazioni gravano sull’amministrazione di appartenenza, che resta il soggetto interessato alla gestione del rapporto e alle relative conseguenze economiche. Il servizio presso l’ETI è pertanto valido ai fini dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984, con conseguente spettanza dell’indennità aggiuntiva. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Nota della Redazione
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