Indennità compensativa per servizio in giorno di riposo subordinata a esigenze sopravvenute (TAR Toscana n. 1857 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002 subordina la corresponsione dell’indennità di compensazione al ricorrere di sopravvenute inderogabili esigenze di servizio, che modifichino una precedente programmazione lavorativa e impongano di impiegare il militare nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale. Tale indennità remunera il disagio connesso alla prestazione resa in giornata di riposo e non incide sul computo dello straordinario, che opera su base settimanale. In difetto di documentazione attestante le esigenze sopravvenute, il diritto alla compensazione non sussiste, restando salvo il solo recupero del riposo non goduto.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in forza alla Guardia di Finanza, ha chiesto il riconoscimento e la liquidazione dell’indennità di compensazione per il servizio reso in 123 giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, invocando l’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002. L’Amministrazione ha respinto l’istanza richiamando la circolare del Comando Generale del Corpo, che riconosce il beneficio solo in presenza di determinate condizioni.

Il militare ha impugnato il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere per illogicità e travisamento. Ha sostenuto che il riposo settimanale cade di norma la domenica e che, pertanto, il servizio prestato in tale giornata andrebbe equiparato, sul piano retributivo, a quello reso nei festivi infrasettimanali. Ha aggiunto che l’Amministrazione avrebbe leso il principio di ragionevolezza e difettato di motivazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene infondati. L’interpretazione dell’art. 54, comma 3, d.P.R. n. 164/2002 è considerata costante nella giurisprudenza richiamata, secondo cui l’indennità di compensazione ha la funzione di remunerare il disagio collegato all’attività lavorativa prestata in una giornata destinata al riposo.

Da tale funzione il Tribunale trae due conseguenze. Anzitutto, l’indennità non incide sul computo dello straordinario, che avviene su base settimanale: poiché l’orario settimanale è suddiviso in sei ore giornaliere, le ore dalla prima alla sesta, ancorché prestate in giornata di riposo, non sono considerate straordinario ma remunerate con l’indennità in parola, fermo restando il recupero del riposo. In secondo luogo, il recupero mediante turnazione non ha carattere retributivo, ma serve a compensare il disagio arrecato dalla prestazione in giorno festivo, avuto riguardo al carattere irrinunciabile della festività.

Il passaggio decisivo riguarda la condizione di accesso al beneficio. Per la corresponsione dell’indennità occorre che l’impiego in giorno festivo derivi da sopravvenute inderogabili esigenze di servizio, che modifichino una precedente programmazione lavorativa. A tanto conduce l’interpretazione letterale dell’art. 54, che riferisce espressamente l’indennità a tali esigenze, rispetto alle quali il dipendente sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo o nel festivo.

Nel caso concreto manca la documentazione attestante le esigenze sopravvenute, con la conseguenza che il diritto alla compensazione non sussiste, come affermato nei precedenti richiamati dal Collegio. La circostanza spoglia di fondatezza anche il secondo motivo: la corretta applicazione letterale della norma esclude, per quanto provato in atti, il diritto all’indennità, in coerenza con la motivazione per relationem del diniego impugnato, che richiama la circolare e la condizione delle esigenze sopravvenute.

Il ricorso è pertanto respinto. La natura della controversia induce a disporre la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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