Ordine di demolizione illegittimo se l’abuso non è accertato con sopralluogo interno (Cons. Stato n. 10221 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo è illegittimo per carenza istruttoria quando l’amministrazione, omettendo il sopralluogo interno all’immobile, non abbia identificato con precisione natura, dimensione e funzione del bene. L’onere di dimostrare l’adeguatezza del supporto istruttorio grava sul Comune che ha adottato il provvedimento. La legittimità dell’atto si valuta secondo lo stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione, senza che possano valere integrazioni istruttorie successivamente dedotte in giudizio. Il vizio relativo all’esatta identificazione dell’abuso è logicamente propedeutico a ogni ulteriore questione, compresa quella della collocazione in area vincolata.
Il Fatto
Il Comune di Bogliasco ha emesso un’ordinanza di demolizione riguardante una costruzione prefabbricata in legno e una tettoia realizzate sul terrazzo dell’abitazione di una privata, in area sottoposta a vincoli paesistici. La destinataria ha impugnato l’atto davanti al TAR Liguria, che con sentenza n. 486/2022 ha accolto il ricorso, rilevando la carenza istruttoria derivante dal mancato accesso all’appartamento: gli uffici si erano limitati a rilevazioni fotografiche.
Il Comune ha proposto appello, deducendo quattro motivi di merito e un quinto sulla tardività della produzione documentale avversaria. Per gli stessi fatti pendeva un procedimento penale, conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Anzitutto ritiene infondata la censura sull’asserita tardività della produzione documentale: questa è irrilevante, perché il TAR non ha deciso sulla base di essa ma sulla carenza istruttoria che affliggeva ab origine il provvedimento. In tale contesto l’onere probatorio circa l’adeguato supporto istruttorio ricade sull’amministrazione che ha adottato l’atto.
Il Collegio conferma il rilievo dirimente del primo giudice: gli uffici avrebbero potuto procedere all’accesso in forza delle norme che impongono ai comuni di controllare l’osservanza delle discipline paesistiche ed edilizie. L’omissione vizia la descrizione del bene, che dagli atti appare come una semplice armadiatura in legno per custodire attrezzi, e impedisce di accertarne con precisione natura, dimensione e funzione.
Le argomentazioni dell’appellante mirano in realtà a integrare in giudizio l’istruttoria non compiutamente effettuata: ma la legittimità del provvedimento va scrutinata secondo lo stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione. Il fatto storico della mancata effettuazione del sopralluogo si riverbera sull’individuazione dell’oggetto dell’atto.
Il vizio di identificazione dell’abuso è dirimente e assorbente rispetto a ogni altra considerazione. Non vale richiamare la collocazione in area vincolata: il nesso di propedeuticità lega l’oggetto del provvedimento a ogni ulteriore questione, né può procedersi a un’inversione logica usando il vincolo per inferire l’abusività dell’opera.
Infondato anche il motivo sulla tettoia: il TAR, richiamata correttamente la giurisprudenza sulle condizioni e i limiti della natura pertinenziale, ha rilevato che, in assenza di maggiori chiarimenti desumibili dall’atto, la funzione della tettoia appare quella di riparo dagli agenti atmosferici. La decisione discende anche qui dalla limitata motivazione del provvedimento. L’eventuale qualificazione dell’intervento come soggetto a s.c.i.a. previa autorizzazione paesaggistica non supera le conclusioni sulla natura pertinenziale del manufatto in concreto considerato. Spese compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.