Indennità integrativa speciale e tredicesima spettano intere senza cumulo sulla pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 26 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In assenza di cumulo di trattamenti pensionistici, l’indennità integrativa speciale è dovuta in misura intera sul trattamento pensionistico privilegiato, unitamente alla tredicesima mensilità, sin dalla data di decorrenza del diritto e non dalla successiva istituzione dell’istituto. Il richiamo all’art. 19, comma 1, legge 21 dicembre 1978 n. 843 è pertinente esclusivamente all’ipotesi di titolare di più pensioni e non opera quando il trattamento sia percepito a un solo titolo. La regola di liquidazione segue il principio del cumulo parziale, con rivalutazione monetaria limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi legali.

Il Fatto

Il coniuge della ricorrente, titolare di pensione di privilegio riconosciuta nel 2003, aveva chiesto fin dal 2006 la corresponsione dell’indennità integrativa speciale in misura intera e della tredicesima mensilità per il periodo dal 28.08.1968 al 31.12.1983. L’Amministrazione aveva dato esecuzione parziale, corrispondendo gli emolumenti solo dal 1984, periodo collegato allo svolgimento di attività lavorativa retribuita.

Respinta l’istanza di correzione dell’errore materiale, il de cuius aveva proposto nuovo ricorso, definito con sentenza di rigetto per intervenuta prescrizione. La Sez. II d’Appello aveva ritenuto il diritto non prescritto, per l’effetto interruttivo delle reiterate diffide, e aveva rinviato al primo giudice per il merito. Deceduto l’avente diritto, la vedova ha riassunto il giudizio riproponendo la domanda.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricostruisce anzitutto il quadro fattuale cui attenersi. La precedente pronuncia di accoglimento non aveva indicato in modo chiaro e univoco, in motivazione e in dispositivo, il periodo di riconoscimento del diritto, pur riferendosi a un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 1984.

La Corte precisa poi che la richiesta di corresponsione dal 1968 è stata introdotta con il primo ricorso del 2006, dopo la sentenza di riconoscimento della pensione di privilegio. Le reiterate richieste hanno prodotto l’effetto interruttivo della prescrizione, come già evidenziato dal giudice dell’appello.

Nel merito, dagli atti risulta che il de cuius non prestava attività lavorativa dal 1968 al 1983: circostanza asserita nel ricorso introduttivo del 2006, richiamata nella sentenza del 2010 e dichiarata al Consolato italiano all’estero. In assenza di cumulo, l’indennità integrativa speciale era dunque dovuta in misura intera, perché riferita a un solo titolo sull’unico trattamento percepito, fin dal 28.08.1968, in forza degli artt. 1 e 2 legge n. 324/1959 e dell’art. 99, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973. Per gli stessi motivi risultava dovuta anche la tredicesima mensilità.

La Corte dichiara non pertinente il richiamo del Ministero all’art. 19 legge n. 843/1978, che disciplina l’ipotesi di cumulo per i titolari di più pensioni, estranea al caso. Il ricorso è pertanto accolto e le spettanze vanno corrisposte con interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo il principio del cumulo parziale enunciato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo. Le spese, anche per la fase di appello, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Ministero, tenuto conto della poca chiarezza della sentenza del 2010 e dell’iter giudiziario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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