Natura sanzionatoria dell’indennità paesaggistica e decorrenza della prescrizione (C.G.A.R.S. n. 327 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità dovuta per la realizzazione di interventi in zona vincolata ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 ha natura sanzionatoria e non risarcitoria. Tale qualificazione non esclude che la determinazione dell’importo segua la norma speciale di settore, che impone il ricorso alla perizia di stima e il riferimento al maggiore tra danno arrecato e profitto conseguito. La quantificazione va operata secondo il prezzario regionale vigente al momento dell’esercizio del potere sanzionatorio, in applicazione del principio del tempus regit actum, anche per gli illeciti pregressi. Il termine prescrizionale quinquennale decorre dalla cessazione della permanenza dell’illecito, che si verifica con il conseguimento del titolo edilizio in sanatoria. In sede di appello, le censure che si limitino a riproporre le doglianze di primo grado, senza confutare l’iter argomentativo della sentenza, sono inammissibili ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm..
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, il decreto con cui l’Assessorato regionale dei beni culturali aveva ingiunto il pagamento di oltre 35.000 euro a titolo di indennità per il danno arrecato al paesaggio da un immobile realizzato in zona vincolata e poi fatto oggetto di sanatoria.
Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese. Gli interessati proponevano appello, deducendo l’errata qualificazione del provvedimento, l’omessa applicazione della legge n. 689/1981, l’intervenuta prescrizione e l’erroneità della quantificazione. La Regione Siciliana si costituiva, eccependo in via preliminare profili di rito relativi alla legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. affronta anzitutto le eccezioni preliminari della difesa erariale. Ribadisce che, fuori dal caso del difetto di giurisdizione, le questioni di rito relative ai presupposti del ricorso possono essere rilevate per la prima volta in appello, anche d’ufficio, salvo che vi sia una statuizione espressa del primo giudice. L’eccezione di inesistenza dell’intimazione rivolta alla “Regione Sicilia” è non conducente: l’impugnativa è stata notificata all’Assessorato che ha adottato l’atto, titolare della legittimazione passiva in via esclusiva. Accoglie invece l’eccezione subordinata di difetto di legittimazione della Presidenza della Regione, estranea alle attribuzioni esercitate.
Nel merito, la Corte conferma la qualificazione dell’indennità come sanzione amministrativa, richiamando il proprio orientamento e il dato normativo regionale. Tuttavia, precisa che ciò non esclude l’applicazione della norma speciale: l’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 impone di determinare l’importo previa perizia di stima, secondo i criteri del decreto interassessoriale. Le censure sul punto sono dichiarate inammissibili, perché mera ripetizione delle doglianze già respinte dal TAR con motivazioni non confutate.
Quanto alla prescrizione, il motivo è parimenti inammissibile. La Corte condivide l’orientamento secondo cui il termine quinquennale decorre dalla cessazione della permanenza dell’illecito, che si realizza con il rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Irrilevanti sono quindi la data di realizzazione dell’abuso e quella delle istanze di sanatoria.
Sul piano della quantificazione, il Collegio ribadisce che il potere sanzionatorio va esercitato secondo la normativa vigente al momento della sua attivazione, con conseguente applicazione del prezzario regionale allora in vigore. La valutazione del danno paesistico sfugge a un’indagine analitica e può essere censurata solo per manifesta illogicità, non ravvisata nella specie. Le pronunce cautelari favorevoli, di natura interinale, non vincolano il giudice del merito. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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