Indennità di polizia locale ai dirigenti e limiti della funzione consultiva contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 404 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è ammissibile solo se il quesito attiene alla materia della contabilità pubblica. Non rientra in tale nozione la richiesta di interpretazione di disposizioni del CCNL Funzioni locali, materia che esula dalla funzione consultiva e appartiene alle attribuzioni dell’ARAN. L’indennità prevista per l’esercizio municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza di cui alla legge n. 65/1986, ove riferita al personale dirigenziale, costituisce elemento della retribuzione di posizione e va valorizzata esclusivamente nel percorso di determinazione di tale componente. Il quesito che investe siffatta interpretazione è pertanto inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Mantova ha formulato una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia. Il quesito muove dalla nomina, nel 2010, di un dirigente del settore polizia locale, al quale era stata conferita con decreto prefettizio la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

L’Ente chiede se l’indennità prevista per l’esercizio municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, di cui alla legge n. 65/1986, spetti al personale con qualifica dirigenziale in aggiunta alla retribuzione di posizione, oppure se debba essere valorizzata all’interno della retribuzione di posizione stessa, senza importi aggiuntivi. In via subordinata, l’Ente chiede come gestire a bilancio e sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato gli arretrati eventualmente spettanti per gli anni pregressi, nel limite della prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce in via preliminare i requisiti di ammissibilità della funzione consultiva. Sul piano soggettivo, la richiesta è ammissibile perché proviene dal Sindaco, organo investito del potere di rappresentanza dell’Ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL.

Sul piano oggettivo, la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica riguarda le normative e gli atti applicativi dell’attività finanziaria: bilanci ed equilibri, acquisizione delle entrate, organizzazione finanziario-contabile, patrimonio, gestione della spesa, indebitamento, rendicontazione e controlli. La funzione consultiva non interferisce con l’esame della Procura erariale o di altri organi giudiziari.

Il quesito, osserva la Sezione, richiede di interpretare disposizioni del CCNL Funzioni locali. La giurisprudenza consultiva della Corte ha già chiarito che in sede consultiva non può essere reso parere sull’interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro, richiamando la deliberazione della Sezione delle autonomie n. SEZAUT/19/2018/QMIG. Tale materia esula dalla nozione di contabilità pubblica come delineata.

La Sezione aggiunge il criterio della non interferenza con altre funzioni intestate: l’interpretazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali delle pubbliche amministrazioni rientra nelle attribuzioni dell’ARAN, come affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 56/2011/QMIG del 2 novembre 2011 e dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna con deliberazione n. 25 del 2 aprile 2020. Il relativo contenzioso è affidato al giudice ordinario.

La Sezione richiama quindi il parere ARAN del 10 febbraio 2014 n. RAL_1651_Orientamenti Applicativi. Da esso si evince che anche il personale dirigente dell’area della vigilanza ha diritto all’indennità di cui alla legge n. 65/1986, ma secondo modalità connesse alla particolare struttura della retribuzione dirigenziale, incentrata in modo assorbente sulle voci della retribuzione di posizione e di risultato. Le risorse relative all’espletamento di specifiche funzioni dovrebbero confluire nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, e nella determinazione della retribuzione di posizione si tiene conto dei trattamenti particolari, tra cui l’indennità di vigilanza.

Ne consegue, per la Sezione, che l’indennità in questione è elemento della retribuzione di posizione e va valorizzata esclusivamente all’interno del percorso di determinazione di tale componente, cui l’Amministrazione è tenuta a conformarsi. Il quesito è pertanto dichiarato inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *