Danno all’immagine del socio pubblico per peculato del direttore di ufficio postale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 73 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il direttore di un ufficio postale di società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condannato con sentenza penale irrevocabile per peculato, cagiona un danno all’immagine del socio pubblico, risarcibile davanti alla Corte dei conti per la quota di pregiudizio direttamente riferibile al Ministero. La giurisdizione contabile sussiste anche quando il datore di lavoro sia una società per azioni, poiché la condotta del dipendente lede il prestigio e la reputazione del socio pubblico titolare della partecipazione. Il giudicato penale di condanna fa stato, ex art. 651 cod. proc. pen., quanto al fatto, alla sua illiceità e alla sua attribuzione soggettiva. Ai fatti anteriori al d.lgs. n. 174/2016 si applica il regime previgente dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, che ammette l’azione per i soli delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione accertati in via definitiva.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il direttore di un ufficio postale, chiedendo il risarcimento di euro 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I fatti erano emersi da un articolo di stampa del marzo 2019 e riguardavano numerosi episodi di peculato commessi tra il 2012 e il 2013 ai danni di correntisti e risparmiatori.

Il convenuto era stato condannato in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari di Verbania e, in appello, dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 5250/18, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2018. Poste Italiane, interamente partecipata dal Ministero all’epoca dei fatti, aveva precisato di non aver esercitato l’azione civilistica per la quota di danno all’immagine. Il convenuto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, accertata la regolarità delle notifiche. Nel merito, ritiene la domanda fondata, risultando provati gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità erariale. Il rapporto di servizio è pacifico, avendo il convenuto rivestito la qualifica di direttore dell’ufficio postale all’epoca delle condotte.

Sulla giurisdizione, la Sezione osserva che la natura privatistica del datore di lavoro non esclude il pregiudizio all’immagine del socio pubblico. Le condotte delittuose, accertate in via definitiva, ledono il prestigio e la reputazione del Ministero titolare della partecipazione, con conseguente legittimazione della Procura erariale ad agire per la relativa quota. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo contabile, che ammette l’azione in favore del socio pubblico anche in vicende analoghe, e le pronunce Sez. Piemonte n. 179/2015 e n. 272/2019.

Quanto al regime applicabile, la Corte richiama l’art. 651 cod. proc. pen., secondo cui il giudicato penale di condanna fa stato sulla sussistenza del fatto e sulla sua attribuzione. Ai fatti, commessi tra il 2012 e il 2013, si applica l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, che ammette l’azione per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione accertati con sentenza irrevocabile. Le Sezioni Riunite n. 8/QM del 2015 hanno confermato tale lettura, mentre il d.lgs. n. 174/2016 opera solo per i fatti successivi alla sua entrata in vigore.

Sull’elemento soggettivo, la condotta è connotata da dolo, già accertato dal giudice penale. Le difficoltà lavorative e il disagio psichico addotti dal convenuto non valgono a giustificare le condotte reiterate; la Corte ne riconosce solo un parziale rilievo oggettivo in relazione all’organizzazione dell’ufficio, ai fini della quantificazione.

Sul danno all’immagine, la Sezione ritiene palese la lesione del prestigio del socio pubblico. Il clamor fori non si identifica con la sola pubblicazione sulla stampa, che al più amplifica la lesione già prodotta; nel caso di specie vi è comunque stata documentata risonanza esterna. La Corte esclude l’applicazione della presunzione del comma 1-sexies dell’art. 1 della legge n. 20/1994, di carattere sostanziale e quindi inapplicabile ai fatti anteriori, e liquida equitativamente il danno ex art. 1226 cod. civ. in euro 10.000,00, comprensivi di rivalutazione e interessi, condannando il convenuto e liquidando le spese in euro 540,27.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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