Nessuna estensione analogica indennità sommozzatori Marina alla Guardia di Finanza (TAR Marche n. 643 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento economico e pensionistico dei sommozzatori della Guardia di Finanza è disciplinato da norme speciali che non consentono estensione analogica a favore di categorie diverse da quelle espressamente contemplate. L’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999 stabilisce che le indennità di cui all’art. 9 della legge n. 78/1983 competono al personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nella misura ridotta e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria, compresa quella pensionabile. La diversità delle funzioni istituzionali tra Amministrazioni esclude la comparabilità delle posizioni e non integra violazione dell’art. 3 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione dei trattamenti dei pubblici dipendenti. L’indennità di rischio per immersione spetta solo in correlazione alle ore di effettiva attività subacquea.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti al nucleo sommozzatori presso il Comando Stazione Navale di Ancona della Guardia di Finanza e in possesso del brevetto di operatore subacqueo conseguito presso il Comsubin della Marina Militare, presentavano istanze il 15 dicembre 2017 per ottenere il riconoscimento di almeno un terzo degli anni di servizio per l’attività usurante, la corresponsione al 100% dell’indennità di operatore subacqueo e la relativa attribuzione anche nella fase successiva alla prima immersione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza respingevano le istanze, rilevando che la maggiorazione degli anni è riconoscibile una sola volta e in base all’indennità più favorevole, che l’indennità va corrisposta nella misura del 50% dell’indennità mensile pensionabile e che la stessa è commisurata agli importi del Prontuario delle Competenze, non al numero di immersioni. I ricorrenti proponevano quindi ricorso chiedendo la parificazione al trattamento del personale subacqueo della Marina Militare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle Amministrazioni resistenti. La pretesa, pur avendo natura pensionistica, non investe la mancata valorizzazione di retribuzioni in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza, ma il mancato riconoscimento di tali emolumenti da parte del datore di lavoro pubblico: la giurisdizione appartiene dunque al giudice del rapporto di lavoro e non a quello contabile.

Nel merito, il Tribunale rileva che i ricorrenti mirano a ottenere benefici economici e pensionistici connessi all’attività di operatore subacqueo mediante applicazione analogica di discipline dettate per altre categorie, oppure attraverso la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza.

Il percorso argomentativo muove dal dato normativo. L’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999 prevede espressamente che le indennità in questione competono al personale della Guardia di Finanza che si trovi nelle condizioni d’impiego previste dall’art. 9 della legge n. 78/1983 e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennità accessoria. Il tenore chiaro della disposizione preclude la corresponsione in forma piena. Analogamente, l’art. 3 del d.P.R. n. 146/1975 correla l’indennità di rischio alle ore di effettiva immersione, con la conseguenza che nulla compete per le fasi successive.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto al personale della Marina Militare, il Collegio richiama l’orientamento consolidato (TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 816 del 2023; TAR Lazio, Roma, n. 2093 del 2024; TAR Abruzzo, Pescara, n. 309 del 2022; Cons. Stato, sez. II, n. 4080 del 2024) secondo cui le discipline dei sommozzatori delle diverse strutture sono autonome e non comparabili, in ragione della specificità delle funzioni istituzionali. Il trattamento retributivo del personale non contrattualizzato è strettamente vincolato a fonti normative non disapplicabili dal datore di lavoro pubblico.

Il Tribunale esclude pertanto l’irragionevolezza del diverso trattamento riservato al personale della Guardia di Finanza rispetto a quello della Marina militare, ancorché entrambi in possesso del medesimo brevetto, e non ravvisa elementi per sollevare la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., anche in considerazione dei riflessi sulle finanze pubbliche e del rispetto dell’art. 81 Cost. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *