Indennità sostitutiva assorbe lo straordinario del personale di staff regionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25041 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina speciale dettata per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi elettivi regionali si applica al rapporto di lavoro a tempo determinato sia a tempo pieno che part-time. L’emolumento unico previsto per tale personale ha carattere onnicomprensivo: sostituisce in via forfettaria i compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, ed esclude ogni ulteriore spettanza per l’orario aggiuntivo svolto. Tale assetto non viola l’art. 36 Cost., perché l’indennità sostitutiva assicura una retribuzione complessivamente sufficiente.

Il Fatto

La lavoratrice, inquadrata come collaboratore amministrativo e assunta a tempo determinato e part-time dalla Regione, con assegnazione a un ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive commisurate alle trentasei ore settimanali e delle competenze per il lavoro supplementare e straordinario risultante dai fogli di presenza. Ha dedotto di aver sempre prestato attività per trentasei ore settimanali e che il contratto era stato trasformato da part-time a tempo pieno, prima della cessazione conseguente al rinnovo dell’organo elettivo.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che il godimento dell’emolumento unico precluda compensi aggiuntivi per prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo. La Corte d’Appello ha confermato, escludendo anche l’interesse ad agire per l’accertamento dell’orario effettivo e la compatibilità della trasformazione a tempo pieno con le previsioni di organico e l’invarianza della spesa. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi — violazione della disciplina sul lavoro a tempo determinato e sul part-time, erronea interpretazione del rinvio alla normativa vigente operato dall’atto organizzativo regionale, violazione dell’art. 36 Cost. e nullità della sentenza per motivazione contraddittoria — sono stati trattati congiuntamente per connessione e dichiarati infondati.

La Corte ha ricostruito il quadro normativo speciale. La legge regionale che disciplina i rapporti di lavoro del personale degli uffici di diretta collaborazione con gli organi elettivi ha rimesso a un atto organizzativo della Giunta la disciplina delle strutture di supporto. L’allegato alla delibera del 2015, ripreso dal disciplinare del 2017, prevede che il personale assegnato a tali uffici assicuri l’ordinario orario di lavoro e garantisca, a fronte dell’emolumento unico, la propria presenza anche oltre l’orario ordinario, secondo le esigenze degli organi; gli eventuali saldi positivi di orario non danno diritto a riposi compensativi e vengono azzerati a fine mese.

Da qui il rilievo della specialità della normativa applicabile al personale di staff, che non svolge compiti di amministrazione attiva ma solo di supporto, con un prevalente vincolo fiduciario con gli organi di rappresentanza politica. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui gli incarichi a tempo determinato presso gli uffici di staff degli enti locali hanno durata rapportata a quella dell’organo politico, proprio per il carattere fiduciario e di diretta collaborazione (Cass. Sez. L, ordinanza n. 22325 del 07.08.2024).

Questa specialità giustifica la specifica disciplina del trattamento accessorio, costituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per lo straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. La norma regolamentare prevede una speciale indennità sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario. Tale disciplina si applica al rapporto a tempo determinato sia a tempo pieno che part-time, attesa l’onnicomprensività dell’indennità, che esclude qualsivoglia ulteriore spettanza per l’orario aggiuntivo.

Quanto all’art. 36 Cost., la Corte osserva che la speciale disciplina rispetta il principio della sufficiente retribuzione, poiché l’indennità sostitutiva rimpiazza in via forfettaria i compensi dovuti per gli istituti incentivanti e lo straordinario previsti per gli altri dipendenti dalla contrattazione collettiva. Infine, il motivo sulla carenza di motivazione è respinto in ragione della logicità dell’iter argomentativo della Corte d’Appello, che ha escluso l’applicabilità della normativa generale applicando quella specifica. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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