Prescrizione indennità trasferimento non riaperta dal parere del Consiglio di Stato (TAR Marche n. 324 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego non privatizzato, la pretesa del dipendente a un beneficio economico previsto dalla legge, rispetto al diniego qualificabile come atto paritetico, va fatta valere entro il termine prescrizionale quinquennale e non quello decadenziale. Il diniego non impugnato e non coltivato con atti interruttivi consolida definitivamente la posizione giuridica. Un sopravvenuto parere del Consiglio di Stato che muti il precedente orientamento non costituisce fatto nuovo idoneo a riaprire un rapporto già esaurito, dovendo prevalere la stabilità dei rapporti giuridici. L’atto con cui l’amministrazione si limita a confermare una precedente determinazione non oppugnata ha natura meramente confermativa e non riapre i termini.
Il Fatto
Il ricorrente, all’epoca ispettore capo del Corpo Forestale dello Stato, dopo aver vinto un concorso interno e frequentato il corso di formazione, veniva assegnato al Coordinamento Regionale del Corpo in Ancona. Ritenendo il trasferimento effettuato d’autorità ai sensi della legge n. 100/1987, chiedeva la liquidazione della relativa indennità per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 2 febbraio 2000.
L’amministrazione respingeva l’istanza con atto del 1° luglio 1998, non impugnato. Anni dopo, sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato, il dipendente reiterava la richiesta nel 2008. Il diniego opposto veniva impugnato davanti al TAR, che ha respinto il ricorso per intervenuta prescrizione del credito.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla distinzione tra controversie di natura impugnatoria e controversie relative ad atti paritetici, quelli con cui l’amministrazione riconosce o nega diritti derivanti direttamente dalla legge. In questa seconda ipotesi la pretesa ha natura civilistica e deve essere fatta valere entro il termine prescrizionale, non quello decadenziale. Il diniego non impugnato conserva comunque efficacia lesiva e impone al dipendente di attivarsi, in sede giudiziale o stragiudiziale, entro il termine.
Quanto al termine, il Tribunale richiama l’art. 2 della L. n. 739/1939, come modificato dall’art. 2 della L. n. 428/1985: il diritto agli emolumenti va fatto valere entro cinque anni dalla sua insorgenza, fatti salvi gli effetti degli atti interruttivi regolarmente comunicati al debitore. La pretesa era sorta il 2 febbraio 1998 e l’istanza del 13 maggio 1998 aveva valore interruttivo, ma nei cinque anni successivi non seguirono altri atti idonei.
Il Tribunale esclude poi che il parere del Consiglio di Stato richiamato dal ricorrente possa valere come fatto nuovo. Un parere o una sentenza che mutino precedenti orientamenti non riaprono vicende ormai consolidate, salvo che il legislatore o l’amministrazione dispongano diversamente. Gli atti richiamati non recavano alcuna estensione del beneficio ai dipendenti in posizione esaurita, e la nota del Capo del Corpo del 21 ottobre 2004 aveva natura interlocutoria. Il diniego del 2008 è quindi atto meramente confermativo di quello del 1998.
La Corte liquida infine come non condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui l’atto non impugnato non avrebbe esplicato efficacia, presupponendo un inesistente bisogno del “timbro” del giudice per l’efficacia dell’atto amministrativo. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate in ragione della durata del processo.
Nota della Redazione
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